In assemblea di
condominio è stata discussa la spesa per il rifacimento di una canna fumaria.
La spesa riguardava solo metà del condominio ed è stata deliberata dai soli
condòmini utilizzatori di quella colonna. Alcuni condòmini, non obbligati alla
spesa perché utenti dell’altra colonna, hanno deciso di accollarsene comunque
una parte. Altri non hanno aderito a tale contributo solidale.
E’ legittima una
simile decisione oppure bisognava comunque trovare una intesa che coinvolgesse
tutti?
O. P. – CESANO BOSCONE
R I S P O S T A
L’articolo 1123, comma 3, del Codice
civile prevede che, qualora un impianto serva solo alcuni condòmini, solo
questi ultimi devono essere convocati e sono tenuti a pagare le spese.
Nulla vieta che
altri condòmini decidano di contribuire, ma si tratta di una volontà
unilaterale, che non può coinvolgere altri partecipanti al condominio.
Si consideri
anche che i condòmini che hanno deciso di contribuire al costo, pur senza
esservi tenuti, quando dovranno eventualmente intervenire sulla loro canna
fumaria, non potranno costringere al pagamento coloro che oggi eventualmente
beneficeranno della loro contribuzione.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 2 FEBBRAIO
2015