venerdì, Maggio 3, 2024
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AMMINISTRATORE INFEDELE: Le sanzioni al condominio

Il nostro
amministratore di condominio, per molti anni, si è appropriato indebitamente
delle somme destinate ai versamenti per il portiere )Inps), di quelle destinate
ai pagamenti per Irpef o Ires, nonché di quelle per il pagamento del Cosap
(Comune di Roma); per questi motivi è stato querelato/denunciato.

I
debiti di cui sopra possono essere ridotti nelle sanzioni e negli interessi
attesa la buona fede di noi condomini? Solo da poco tempo abbiamo appreso
dell’esistenza di una voluminosa cartella esattoriale per anni sollecitata e
mai evasa.

B. P. – ROMA

R I S P O S T A

La questione
proposta dal lettore è controversa, e per alcuni aspetti è complicata da certi
sottili, ma ovviamente doverosi “distinguo” ricorrenti in giurisprudenza, che
non giocano a suo favore.

Lui
invoca il principio per il quale il contribuente (nel quesito: il condominio)
non è punibile con sanzione amministrativa, quando dimostra che il pagamento
del tributo non è stato eseguito per fatto doloso, denunciato all’autorità
giudiziaria, e addebitabile elusivamente a “terzi” (articolo 6, comma 3, del
Dlgs n.472 del 1997).

Ai
fini di questa disposizione è pacifico, in giurisprudenza, che l’infedeltà di
un qualsiasi incaricato del pagamento di un tributo (per esempio, il consulente
fiscale) esonera il contribuente dal pagamento di “interessi e sanzioni” (fra
le più recenti: Cassazione, n.8630 del 30 maggio 2012).

La
medesima Corte, però, non è stata d’identico avviso con riguardo all’infedeltà
riferibile al “legale rappresentante” di un ente o di una società (qual è
l’amministratore del condominio), per la semplice ragione che il legale
rappresentate non è “terzo” rispetto all’ente debitore del tributo (Cassazione,
n.20113 del 16 novembre 2012:”l’esimente di cui all’articolo 6, comma 3, del
Dlgs 472 – per cui il contribuente non è punibile quando dimostri che il pagamento
del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria
e addebitabile esclusivamente a “terzi” – non può essere riconosciuta alla
società contribuente che alleghi il fatto illecito del proprio direttore
amministrativo…, atteso che il rapporto di immedesimazione organica impedisce
di considerare l’amministratore come “terzo” rispetto alla società
amministrata”).

Ora,
quello che legava l’amministratore disonesto al condominio di cui fa parte il
lettore, era appunto un “rapporto organico”, che impedisce di invocare la
circostanza esimente per le sanzioni e gli interessi.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 22GIUGNO 2015

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