giovedì, Maggio 2, 2024
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CONDOMINIO: L’uso scorretto del conto finisce davanti al giudice

Nel
caso di parziale utilizzazione del conto condominiale da parte
dell’amministratore, la riforma del condominio prevede che anche il singolo
condomino possa chiedere all’amministratore la convocazione dell’assemblea
affinché questa decida o meno di revocare lo stesso per far terminare la
violazione.

Ho
inviato tre raccomandate al mio amministratore chiedendo la convocazione
dell’assemblea, ma non ho avuto nessun riscontro. Ho letto che il ripetuto
rifiuto di convocare l’assemblea da parte dell’amministratore costituisce
“grave irregolarità” per cui ci si può rivolgere al giudice. Se l’assemblea non
può deliberare perché non convocata per l’inadempienza dell’amministratore, si
può sempre adire il giudice per la non regolare tenuta del conto? Posso
rivalermi delle spese legali: nei confronti di chi?

C. Z.– NAPOLI

R I S P O S T A

A norma
dell’articolo 1129, settimo comma, del Codice civile, il conto bancario
condominiale deve essere utilizzato – non solo per contabilizzare qualsiasi
ricevuta dei condomini o dei terzi – ma anche per contabilizzare qualsiasi spesa
erogata per conto del condominio.

Ove
l’amministratore non si attenga alla disposizione richiamata, i condomini,
anche singolarmente – a norma dell’articolo 1129, comma undicesimo – “possono
chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e
revocare il mandato all’amministratore”. In caso di omessa convocazione
dell’assemblea o di mancata revoca assembleare dell’amministratore, ciascun
condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria in sede di volontaria
giurisdizione per la revoca giudiziale, configurandosi nella specie una ipotesi
di grave irregolarità.

Stante
la previsione di cui al richiamato articolo 1129, comma undicesimo, Codice
civile – per il quale “in caso di accoglimento della domanda il ricorrente, per
le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua
volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato” – il ricorso al
Tribunale deve essere proposto nei confronti del condominio e non nei confronti
dell’amministratore.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 22GIUGNO 2015

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