In
un condominio di 5 unità immobiliari, partecipo all’assemblea annuale su delega
di mia figlia (uno dei 5 proprietari). Avendo il condominio deliberato di auto
amministrarsi, posso svolgere le funzioni di amministratore gratuitamente su
designazione dell’assemblea essendo in possesso dei requisiti professionali?
R. L.– BELLUNO
R I S P O S T A
La nomina
dell’amministratore condominiale è obbligatoria solo quando i condomini sono
più di otto (articolo 1129, primo comma, Codice civile), e, dunque, il lettore
può, senza altri oneri, assumere l’incarico di amministratore a titolo
gratuito, su designazione dell’assemblea, posto che la nomina
dell’amministratore è facoltativa e che la previsione di cui all’articolo
71-bis, comma secondo, disposizioni attuative del Codice civile, opera solo
quando il condominio abbia più di otto condomini.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 22GIUGNO 2015