venerdì, Maggio 3, 2024
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FINANZIERE INFEDELE: Non è concussione!

Induzione indebita per il finanziere infedele

finanza

Non
commette il reato di concussione, ma quello d’induzione indebita a dare
o promettere utilità l’ufficiale della Guardia di finanza che ottiene
soldi dagli imprenditori sottoposti a verifica: non si configura
l’ipotesi di delittuosa di concussione quando la vittima della condotta
prevaricatrice del pubblico ufficiale mira a conseguire un interesse
personale, ad esempio, la definizione dei pendenti accertamenti fiscali
in termini per lei ingiustificatamente favorevoli.

È quanto emerge dalla sentenza n. 42607/15 della Sesta Sezione Penale della Cassazione.

Gli
ermellini hanno annullato per prescrizione la condanna inflitta dai
giudici di merito a un ufficiale delle Fiamme gialle, in servizio presso
il nucleo provinciale di polizia tributaria. Il militare, con la
complicità di due commercialisti (coimputati in procedimento connesso),
prospettava agli imprenditori sottoposti a verifica gravi conseguenze
sul piano fiscale in caso di mancata dazione di denaro.

Ebbene,
i supremi giudici hanno avuto occasione per chiarire che la condotta
contestata nella specie al finanziere infedele non è riconducibile la
reato di concussione ex art. 317 c.p. ma a quello d’induzione ai sensi
dell’articolo 319-quater.

L\’art.
317 c.p., come novellato dalla L. n. 190 del 2012, è designato
dall\’abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza
o, più di frequente, minaccia, esplicita o implicita, di un danno
“contra ius”, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia
annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del
destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé,
è posto di fronte all\’alternativa secca di subire il male prospettato o
di evitarlo con la dazione o la promessa dell\’indebito. Il reato di cui
all\’art. 319-quater c.p., introdotto dalla L. n. 190 già citata, è
caratterizzato invece dall\’abuso induttivo del pubblico ufficiale, con
più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione dei
destinatario, il quale finisce col prestare acquiescenza alla richiesta
della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale (Cass., S.U., n. 12228/13).

Pertanto,
anche se entrambe le fattispecie (artt. 317 e 319-quater c.p.)
richiedono una prevaricazione del pubblico ufficiale tale da indurre
l’altro soggetto in una posizione di soggezione, per la configurazione del reato di concussione occorre che la condotta costrittiva del pubblico ufficiale si risolva nella prospettazione di un danno antigiuridico, senza alcun vantaggio indebito per l\’extraneus.

Orbene”, scrive la Suprema Corte, “già
nella prospettazione accusatoria recepita nei capi 7 e 9
dell\’imputazione e, ancora, nella ricostruzione dei fatti operata dai
giudici di merito, risulta evidente che le vittime delle condotte prevaricatrici del (omissis) e dei suoi complici mirassero al conseguimento di un loro interesse personale,
consistente nella definizione dei pendenti accertamenti fiscali in
termini per loro ingiustificatamente favorevoli (le società soggette a
quegli accertamenti avendo abbattuto i propri utili imponibili mediante
operazioni fraudolente rappresentate dall\’esposizione di spese relative a
prestazioni inesistenti)”.

La Suprema Corte aggiunge “che
gli attuali artt. 317 e 319-quater c.p. sono in rapporto di perfetta
continuità col previgente art. 317 c.p., poiché la lettura congiunta
delle due norme oggi modificate o introdotte dalla novella copre, dal
lato del soggetto pubblico agente, la stessa area propria alla
concussione regolata dal precedente art. 317 c.p. (Sez. 6, 3.12.2012,
Roscia). Pertanto, l\’induzione richiesta per la realizzazione del
delitto previsto dall\’art. 319-quater, primo comma, c.p. non è diversa
da quella del previgente art. 317 c.p. (Sez. 6, 11.1.2013, Pierri) e la
struttura bilaterale del nuovo reato non modifica in alcun modo la
posizione del pubblico ufficiale, che resta immutata nei suoi elementi
strutturali (Sez. 6, 11.2.2013, Castelluzzo), sicché la successione
normativa tra il previgente testo dell\’art. 317 c.p. e quello del nuovo
art. 319-quater c.p. si colloca all\’interno del peculiare fenomeno
disciplinato dall\’art. 2 c.p., comma 4 (Sez. 6, 7.5.2013, Ancona e
Lorusso), con la conseguenza che rimane ferma per i fatti
pregressi di concussione ora rientranti nell\’ambito del paradigma
normativo dell\’induzione indebita l\’applicazione del più favorevole
trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma
(SU, Maldera)

Fonte: FiscalFocus

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