sabato, Maggio 4, 2024
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CONDOMINIO: Doppio criterio per le spese legate all’ascensore

La
spesa condominiale relativa alla verifica biennale dell’impianto di messa a
terra della centrale termica (ex Dpr 426/2001) come va suddivisa? Con i
millesimi della “proprietà generale” (tabella A) o con quelli della centrale
termica, insieme con la spesa del manutentore dell’impianto (terso
responsabile)?

E
la spesa condominiale della verifica biennale dell’ascensore (ex Dpr 162/1999),
va ripartita con i millesimi della “proprietà generale” (tabella A) o con la
tabella scala/ascensore?

M. P.– FIRENZE

R I S P O S T A

E’bene
distinguere tra le spese di “conservazione”, di “manutenzione e godimento” e di
“sicurezza” degli impianti condominiali. Al riguardo, mentre le spese relative
alla conservazione, alla manutenzione e al godimento attengono all’uso (anche
potenziale) degli impianti, quelle sulla sicurezza (nel caso di specie, le verifiche
biennali per la centrale termica e per l’ascensore, così come imposte dalla
legge) riguardano direttamente l’impianto stesso.

Detto
ciò, la ripartizione delle spese relative alla “verifica biennale dell’impianto
di messa a terra della centrale termica” andrà fatta in relazione ai millesimi
di proprietà.

Invece,
le spese per la manutenzione e la verifica dell’ascensore, per costante
giurisprudenza, dovranno essere ripartite sulla base dell’articolo 1124 del
Codice civile (per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e
per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun
piano dal suolo).

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 29FEBBRAIO 2016

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