venerdì, Maggio 3, 2024
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PREVIDENZA: L’assegno di invalidità blocca il Bonus pensione

Sono
un bancario, invalido civile con percentuale del 74% dal gennaio 2007, alzata
poi all’80% dal gennaio 2009. Dal giugno 2010 al settembre 2014 ho percepito un
assegno ordinario di invalidità, poi revocato. Dal gennaio 2013 ho fruito di
permessi ex legge 104 per assistere un genitore invalido. Ho diritto al bonus
pensionistico di 2 mesi per anno (legge 388 del 2000), dal 2007 ad ora,
compreso il periodo in cui ho percepito l’assegno ordinario di invalidità? Tale
periodo figurativo è ridotto per i giorni di permesso ex legge 104 di cui
fruisco?

R. C.– IMPERIA

R I S P O S T A

La risposta al
quesito viene dalla lettura della circolare Inps n.92 del 16 maggio 2002, che
si occupa dell’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388 –
invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 74 per cento.

In
particolare, viene precisato che, con la circolare n.29 del 30 gennaio 2002,
sono stati forniti i criteri applicativi dell’articolo 80, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n.388. secondo le richiamate disposizioni “A decorrere
dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26
maggio 1970, n.381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata
riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime
quattro categorie della tabella A allegata al Testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, come sostituita dalla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.834, e successive
modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio
presso pubbliche amministrazioni o aziende private, ovvero cooperative,
effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa
utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il
beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione
figurativa”.

In
ordine all’espressione “invalidi per qualsiasi causa” contenuta nelle
disposizioni in esame, sono stati chiesti chiarimenti al ministero del Lavoro
al fine di una puntuale individuazione dei destinatari della normativa in
parola.

Acquisito
il parere del ministero dell’Economia e delle Finanze, il dicastero del lavoro
ha precisato che con il riferimento alla percentuale del 74% il legislatore ha
inteso escludere implicitamente le prestazioni per la concessione delle quali
non è prevista la percentualizzazione del grado di invalidità. Pertanto, il
beneficio non può essere concesso ai titolari di pensione o assegno di
invalidità a carico dell’Ago, come nel caso del lettore, delle gestioni dei
lavoratori autonomi e dei fondi sostitutivi, per la cui concessione non è
prevista la rilevazione della percentuale di invalidità.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 18APRILE 2016

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