venerdì, Maggio 3, 2024
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INCIDENTE: Risarcimento anche a chi ha l’assicurazione scaduta

Incidente, risarcimento anche a chi ha l’assicurazione scaduta

Chi ha l’assicurazione scaduta ma fa un incidente per colpa di un altro automobilista ha diritto a essere risarcito dalla sua assicurazione.

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Anche con l’assicurazione scaduta si ha diritto a essere risarciti in caso di incidente per colpa di un altro automobilista. E questo perché il codice della strada detta già le sanzioni per chi circola senza polizza rc-auto; negare anche l’indennizzo in caso di sinistro stradale equivarrebbe ad applicare un’ulteriore sanzione. A dirlo è una interessante sentenza del Tribunale di Catania [1]. Ma procediamo con ordine.

Come sa bene chi ha letto la nostra guida Assicurazione scaduta: che fare?, chi viene fermato dalla polizia senza assicurazione o con l’assicurazione scaduta da più di 15 giorni subisce due sanzioni:

  • una multa da 841 a 3.366 euro
  • il sequestro del veicolo.

Si può però riottenere subito l’auto e tornare a circolare se si corre al più presto presso un’assicurazione e si stipula un contratto per almeno 6 mesi. Il proprietario è inoltre tenuto a pagare, oltre alla multa, anche tutte le spese di custodia.

Tali sanzioni scattano solo dopo il cosiddetto «periodo di tolleranza» che è di 15 giorni dalla scadenza dell’assicurazione: una forbice di tempo che si dà ai più smemorati per regolarizzare la propria posizione (leggi Per chi guida con l’assicurazione scaduta da non più di 15 giorni nessuna multa).

La sanzione può scendere almeno di un quarto in due casi:

  • se la copertura assicurativa è riattivata entro 30 giorni dalla scadenza;
  • oppure se entro 30 giorni dalla scadenza della contestazione si rottama l’auto.

Ma cosa succede in caso di incidente stradale a chi non ha l’assicurazione o ha l’assicurazione scaduta? Dipende.

  • se la colpa è dell’automobilista sprovvisto di copertura assicurativa, questi non ha ovviamente diritto ad alcunché (e così sarebbe anche se avesse l’assicurazione in regola); invece la controparte sarà risarcita dal Fondo di Garanzia Vittime per la Strada. Il Fondo, poi, una volta pagato il danneggiato, si potrà rivalere contro il responsabile privo di rc-auto (cosiddetta azione di surroga);
  • se, invece, la colpa è dell’automobilista provvisto di regolare polizza, l’altro conducente – quello cioè non in regola con l’assicurazione – avrà comunque diritto al risarcimento dall’assicurazione del primo. È questo il chiarimento fornito dalla sentenza in commento. Difatti, secondo i giudici siciliani, negare i danni equivarrebbe a sanzionare in modo surrettizio la mancata copertura rc-auto per una violazione che non ha alcun rilievo nel sinistro. Se infatti il sinistro si è verificato per colpa dell’altro automobilista è giusto che la sua assicurazione paghi i danni all’altro conducente benché non in regola con la polizza.

Che succede, invece, se entrambi gli automobilisti sono senza assicurazione? A pagare sarà sempre il Fondo di Garanzia che dovrà liquidare il risarcimento al conducente che non ha colpa nel sinistro, rivalendosi poi contro il responsabile.

Che succede, infine, se un automobilista senza assicurazione viene danneggiato da un’auto che scappa e rimane ignota (cosiddetto «veicolo fantasma»)? Anche in questo caso il danneggiato – benché non in regola con la polizza – sarà risarcito dal Fondo di Garanzia vittime della Strada.

note

[1]Trib. Catania, sent. n. 1959/17.

Fonte: LLpT

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