L’assemblea di condominio ha deliberato che la pulizia delle scale e delle finestre venga effettuato a turno dai condòmini.
I condòmini si servono della propria scala apribile per la pulizia interna delle finestre; ma anche per la pulizia esterna, svolgendo così i lavori con un lato completamente non protetto. Vi sono direttive da rispettare in materia di sicurezza? E l’amministratore non dovrebbe comunque verificare che vengano adottate le misure necessarie a prevenire possibili incidenti?
- C. – PARABIAGO
R I S P O S T A
Lavorare gratuitamente per il proprio condominio può configurare l’ipotesi di impiego sommerso. In caso di incidente e/o infortunio del lavoratore “a nero” (vale a dire il condomino che esegue la manutenzione “in modo del tutto gratuito per il condominio”), potrebbe intervenire l’Inail (a seguito di chiamata da parte dello stesso “lavoratore” o di un condomino) ad appurare il lavoro sommerso.
Come conseguenza, verrebbe irrogata una sanzione amministrativa il cui importo può arrivare a circa 15mila euro. E alla sanzione dovrà aggiungersi anche il costo relativo alle spese per l’infortunio subito dal lavoratore “a nero”.
Si consideri che l’Inail adotta il principio “dell’automaticità delle prestazioni”, che consiste, appunto, nel diritto alle prestazioni economiche da parte dell’Istituto, anche se il lavoratore si trova in una situazione di sommerso.
In seguito, l’Inail si rivarrà sul condominio. Pertanto, in una chiara ed evidente situazione di illegalità, i responsabili saranno tutti i condòmini e anche l’amministratore, il quale avrà tollerato (se non, addirittura, proposto con conseguente placet del condominio) una situazione non regolare, che può comportare dei seri risvolti sia civili che penali.
Inoltre, in merito alla validità della delibera, a parere di chi scrive quest’ultima potrebbe essere affetta da nullità per “illiceità dell’oggetto”, in quanto contrastante con le norme di legge.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 10 LUGLIO 2017