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Somministrazione fraudolenta di lavoro

Somministrazione fraudolenta di lavoro

Torna, grazie alle previsioni del decreto Dignità, il reato di somministrazione fraudolenta di lavoro. Questo reato era stato «declassato» dal Jobs Act a semplice violazione amministrativa, in quanto, in concreto, non è semplice stabilire quando un contratto di somministrazione è posto in essere per aggirare la legge o i contratti collettivi.

La somministrazione offre, infatti, diversi vantaggi al datore di lavoro, o meglio a chi utilizza la prestazione del lavoratore somministrato: per questo è difficile stabilire quando un contratto di somministrazione è finalizzato esclusivamente a beneficiare di vantaggi in frode alla legge e alla contrattazione collettiva, distinguendo queste ipotesi dai casi in cui, invece, i vantaggi sono conseguiti legittimamente.

Cerchiamo allora di capire come funziona il contratto di somministrazione, e quando la somministrazione è fraudolenta. Vediamo anche com’è punito il reato di somministrazione fraudolenta, e come devono comportarsi datore di lavoro (agenzia) e utilizzatore per evitare di essere accusati.

Che cos’è la somministrazione?

Si parla di somministrazione di lavoro quando il lavoratore viene assunto da un datore di lavoro ma viene inviato a lavorare presso un altro datore di lavoro.

Lo schema del contratto di somministrazione, in pratica, è questo: Tizio è assunto da Caio ma è mandato a lavorare da Sempronio. In passato, la somministrazione era vietata, in quanto si presta ad abusi; è stata poi «legalizzata» come lavoro interinale negli anni ’90.

L’attuale contratto di somministrazione è stato istituito dalla cosiddetta Legge Biagi (D.lgs. 276/2003) ed ha sostituito il vecchio rapporto interinale: rispetto al lavoro interinale, la somministrazione consente di assumere un dipendente anche a tempo indeterminato (si parla, in questi casi, di staff leasing).

Come funziona la somministrazione?

Nel dettaglio, nel contratto di somministrazione abbiamo tre rapporti:

  • il rapporto tra il somministratore, che deve essere un’agenzia di somministrazione autorizzata, e l’utilizzatore, l’azienda, cioè, presso cui lavorano i dipendenti assunti dall’agenzia: si tratta di un contratto commerciale, che deve rispondere a precisi requisiti, pena l’illiceità e la nullità del contratto stesso (che comporta l’assunzione diretta del dipendente a tempo pieno e indeterminato da parte dell’utilizzatore);
  • il rapporto tra l’agenzia e i dipendenti in somministrazione, che costituisce un normale contratto di lavoro;
  • il rapporto tra l’utilizzatore e i dipendenti: questi ultimi devono lavorare secondo le direttive, le indicazioni e nell’interesse dell’azienda utilizzatrice, anche se il loro datore di lavoro è l’agenzia; tra dipendente e utilizzatore può anche non essere formalizzato alcun contratto.

Per evitare gli abusi, cioè che la somministrazione venga utilizzata per aggirare le norme di legge che tutelano i lavoratori dipendenti, il contratto di somministrazione ha dei requisiti molto rigidi da rispettare.

Quando la somministrazione è fraudolenta?

La legge considera la somministrazione fraudolenta quando risulta finalizzata ad aggirare le norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.

La somministrazione fraudolenta è un reato: nello specifico, il reato di somministrazione fraudolenta era stato previsto per la prima volta dalla legge Biagi, poi abolito dal Jobs Act, che ha depenalizzato numerosi reati in materia di lavoro, ma reso le sanzioni amministrative più elevate. Oggi, la somministrazione fraudolenta è di nuovo un reato, a partire dal 12 agosto 2018, grazie al decreto Dignità (Dl 87/2018).

Somministrazione fraudolenta: esempi

Nel dettaglio, perché scatti la somministrazione fraudolenta, il datore di lavoro che assume il dipendente (l’agenzia) e l’utilizzatore devono porre in essere il contratto di somministrazione per evitare di applicare le leggi che tutelano il lavoratore.

Ma in quali casi, nel concreto, la somministrazione può essere considerata fraudolenta?

Anche se non è facile dimostrare che il somministratore (chi manda il lavoratore in missione) e l’utilizzatore abbiano utilizzato la somministrazione per violare i diritti del dipendente, in alcune situazioni la finalità illegittima appare in modo abbastanza evidente. Osserviamo alcuni esempi:

  • il datore di lavoro assume un dipendente a tempo determinato per 12 mesi; se vuole prorogare il contratto, in base alle nuove disposizioni del decreto Dignità, deve indicare la causale, ossia la motivazione che giustifica il termine del rapporto (le causali attualmente valide sono molto restrittive); per evitare di dover indicare la causale e non rischiare di assumere il dipendente a tempo indeterminato, utilizza il dipendente come lavoratore somministrato da un’agenzia;
  • il datore di lavoro licenzia un dipendente, poi lo utilizza come lavoratore somministrato da un’agenzia, per azzerarne l’anzianità di servizio;
  • il datore di lavoro ha 14 dipendenti e non vuole superare la soglia dei 15 dipendenti per evitare le maggiori tutele che scattano al superamento della soglia di organico; chiede allora all’agenzia di somministrare altri dipendenti così da rimanere, formalmente, sotto la soglia.

Quali sono le sanzioni per la somministrazione fraudolenta?

Per la somministrazione fraudolenta, sono puniti sia chi chi manda il lavoratore in missione che l’utilizzatore, con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Non sono stabiliti limiti di importo minimi o massimi.

Come evitare di essere puniti per la somministrazione fraudolenta?

Il reato di somministrazione fraudolenta può essere estinto con l’applicazione dell’oblazione: per estinguere il reato, in particolare, somministratore ed utilizzatore devono pagare una somma che corrisponde a 1/3 del massimo della pena stabilita dalla legge per il reato commesso (cioè 6,67 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione), oltre alle spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

Somministrazione fraudolenta e abusiva

La somministrazione fraudolenta non deve essere confusa con la somministrazione abusiva. A questo proposito, dobbiamo sottolineare che sono autorizzate a somministrare manodopera soltanto le agenzie di somministrazione che hanno ottenuto un’apposita autorizzazione ministeriale.

Se un ente non è autorizzato e somministra personale a un datore di lavoro, si realizza la somministrazione abusiva: la somministrazione abusiva non è più un reato, perché è stata depenalizzata dal Jobs Act, ma comporta il pagamento di una sanzione amministrativa elevata.

La sanzione, nel dettaglio, è pari a 50 euro per ogni giornata e per ciascun lavoratore occupato: sono puniti sia il somministratore che l’utilizzatore. In ogni caso, si paga una sanzione minima pari a 5mila euro; la sanzione non può essere superiore a 50mila euro.

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