venerdì, Maggio 3, 2024
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L’antiriciclaggio, quale cultura della legalità e governance del rischio!

L’antiriciclaggio, quale cultura della legalità e governance del rischio!

 

Nel recente periodo, su questo social, ho ascoltato un breve passaggio di una formazione online in materia di antiriciclaggio all’epoca del Covid-19, su cui peraltro ho già scritto molto dove, pur in presenza di aiuti economici garantiti dallo Stato a favore delle imprese alla disperata ricerca di liquidità, permane uno stallo burocratico e amministrativo che di fatto annulla ogni sforzo.

Auspicando un intervento pubblico per concedere una “manleva” sul merito creditizio – anche a termine – ho sempre cercato di sottolineare l’urgenza di questa operazione, finalizzata ad assicurare liquidità all’impresa.

Restando al tema degli adempimenti antiriciclaggio, cosa fare di nuovo o di diverso dagli adempimenti che già conosciamo?

Assolutamente nulla. Una volta che la banca riceve la richiesta di finanziamento, deve solo assicurarsi della esistenza della impresa richiedente che, nel 99% dei casi è già censita nella propria anagrafe essendo già conosciuta. Verificata la titolarità della richiesta attraverso l’adeguata verifica, procedere senza indugio alcuno all’operazione, accreditando la somma solo sul “conto aziendale” e giammai su quello personale dell’imprenditore/amministratore.

Un controllo attento deve essere posto in essere successivamente, al pari di un’azienda “affidata”, quando la banca deve verificare le modalità con cui, in concreto, viene utilizzata la provvista, con l’aggiunta, se non vado errato della inibizione alla distribuzione del “dividendo ai soci” in questa fase di emergenza.

Questa provvista pertanto, deve essere utilizzata per:

  • Pagare i fornitori della materia prima;
  • Pagare gli stipendi ai dipendenti;
  • Sostenere i costi attinenti e strumentali all’attività d’impresa (affitti, bollette, adempimenti fiscali in assenza di moratorie o altro).

Tutte le uscite ed addebiti vari devono uscire dal “conto aziendale” con modalità tracciabili –  bonifici e assegni non trasferibili – le cui eventuali e diverse modalità – prelievo ripetuto di contante non giustificato, accrediti diversi estranei all’oggetto sociale, solo per fare un esempio concreto,  devono essere letti con la necessaria attenzione anche ai fini dell’inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta.

A mio avviso, la collaborazione attiva in tempi di coronavirus deve significare questo.

Una possibile ed ulteriore attività che gli organi di controllo interni alla banca devono assolutamente eseguire, a cominciare dalla funzione antiriciclaggio, riguarda l’eventuale modifica di compagini societarie – ingresso di nuovi soci – ovvero aumenti di capitale sociale all’interno di attività economiche.

Questo fenomeno, che potrebbe rivelarsi un rischio nella misura in cui potrebbero, per esigenze contingenti di liquidità, aver accettato l’ingresso di capitali di dubbia provenienza. In tale quadro, la verifica deve interessare tanto l’ammontare della provvista che le modalità del conferimento, cercando di comprendere la liceità dell’operazione.

In tale quadro, non è esclusa la possibilità che si debba rivedere la figura del titolare effettivo, in relazione alla nuova e diversa ripartizione del capitale sociale.

Conclusioni

Ho esordito il ragionamento di oggi citando il fatto di aver seguito qualche minuto di formazione online in materia di antiriciclaggio.

In tale contesto, ho appreso un passaggio che mi ha letteralmente sconvolto quando, l’esimio docente, a proposito della classificazione del rischio, ha pontificato:

“Una persona giuridica – società di persone, capitali, ditta individuale – o diciamo un’attività economica, per definizione, non potrà mai avere “rischio basso”.

In pratica, sempre riferendosi al tema dell’antiriciclaggio, ha aggiunto: “Il rischio di una persona giuridica, nella migliore delle ipotesi deve essere almeno MEDIO”.

Se l’economia è il nostro destino, come spesso ripeteva un filosofo tedesco di cui ora mi sfugge il nome e questa è la lettura che si deve dare ai fatti economici, può essere questo un modo di generalizzare che certamente non fa bene ad un giudizio equilibrato che invece si dovrebbe conservare, anche nei confronti dell’attività d’impresa.

Intanto, così è se vi pare!

 

 

 

 

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  1. E’ un articolo che ho scritto all’epoca del Covid quando le aziende, reduci dal Lockdown, avevano i magazzini pieni e le casse vuote.
    L’esigenza di liquidità era massima mentre oggi, per ragioni diverse – aumento dei tassi sul costo del denaro da parte della Bce – abbiamo lo stesso nefasto risultato.

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