lunedì, Aprile 29, 2024
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Guerra Russia – Ucraina: Congelamento beni oligarchi!

Guerra Russia – Ucraina: Congelamento beni oligarchi!

Un buon tempone, dopo le recenti operazioni di congelamento beni verso gli oligarchi russi, ha scritto: “”Congelano” i beni senza notificare provvedimenti a nessuno ma eseguendo il provvedimento (si portano via il bene), senza emettere sequestri, senza aprire un procedimento, senza mettere in condizione chi lo subisce di difendersi. Poi nomineranno qualche custode e fra qualche anno o i beni saranno da rottamare oppure scopriamo che ci andavano a fare feste e vacanze allegre grazie a qualche inchiesta. In tutto questo dov’è lo stato di diritto? Siamo sicuri che costituzionalmente sia corretto operare sanzioni patrimoniali ablative in base alla mera cittadinanza del proprietario? E pensiamo che con questi metodi dall’estero soggetti con altre nazionalità investiranno ancora in Italia?
E quando poi faranno leggi per sanzionare biondi o bruni ?”

Aspetti normativi

I Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale sono disciplinati dal D.lgs 109/2007.
Nello specifico, è stato applicato il Regolamento (UE) N. 269/2014 del Consiglio del 17 Marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Gli oligarchi, che all’epoca si sono adoperati per l’occupazione della Crimea del 2014 (territorio facente parte dell’Ucraina), si sono arricchiti nel settore dell’acciaio, della finanza, dell’energia.
Le misure adottate (congelamento dei beni), resterà in vigore finché il Regolamento UE 269 non sarà revocato, ossia quando la Russia deciderà di fare marcia indietro sul Paese aggredito (Ucraina).
Le ingenti spese utili per la conservazione e amministrazione dei beni sono sostenute dall’Agenzia del Demanio con l’apposito capitolo contemplato dal Dlgs, nelle more di chiedere il rimborso allo stesso oligarca alla fine della giostra all’atto della restituzione.

 

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Regolamento (UE) N. 269/2014 del Consiglio del 17 Marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Leggi

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 6 marzo 2014 i capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Unione hanno condannato fermamente la violazione ingiustificata della sovranità e dell’integrità territoriale ucraine da parte della Federazione russa ed hanno esortato la Federazione russa a ritirare immediatamente le sue forze armate nelle zone in cui sono stazionate in permanenza, in conformità degli accordi pertinenti, nonché a consentire immediatamente l’accesso agli osservatori internazionali. I capi di Stato o di governo hanno ritenuto che la decisione del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea di tenere un referendum sul futuro status del territorio sia contraria alla costituzione ucraina e dunque illegale.

(2)I capi di Stato o di governo hanno deciso di adottare misure, fra cui quelle previste dal Consiglio il 3 marzo 2014, volte in particolare a sospendere i colloqui bilaterali con la Federazione russa concernenti i visti e i colloqui con la Federazione russa concernenti un nuovo accordo globale destinato a sostituire l’attuale accordo di partenariato e di cooperazione.

(3)I capi di Stato o di governo hanno sottolineato che la soluzione alla crisi dovrebbe essere raggiunta tramite negoziati fra il governo dell’Ucraina e quello della Federazione russa, anche attraverso possibili meccanismi multilaterali, e che, in mancanza di tali risultati in un arco di tempo limitato, l’Unione deciderà misure aggiuntive, come i divieti di viaggio, il congelamento dei beni e l’annullamento del vertice UE-Russia.

(4)Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC, che dispone restrizioni ai viaggi e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, comprese le azioni sul futuro statuto di qualsiasi parte del territorio contrarie alla Costituzione ucraina, nonché delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati. Tali persone fisiche o giuridiche, entità e organismi sono elencati nell’allegato di tale decisione.

(5)Alcune di queste misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.078.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2014:078:TOC

 

 

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