sabato, Maggio 4, 2024
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Antiriciclaggio: Sanzioni lunari addio!

Antiriciclaggio: Sanzioni lunari addio!

 

Voglio commentare oggi la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.24476 dell’8 agosto 2022 con la quale, è stata condivisa e battezzata tutta la ratio della Circolare del Mef pubblicata qualche mese prima e riguardante il processo sanzionatorio da irrogare in materia di antiriciclaggio – https://www.giovannifalcone.it/mef-istruzioni-operative-aggiornate-nel-procedimento-sanzionatorio-per-il-contrasto-al-riciclaggio/

In proposito, la Suprema Corte infatti ha inteso ribadire al riguardo anche il disposto dell’articolo 67 d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal decreto
legislativo n. 90/2017, il quale recita:
«Nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell’economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:
a) la gravità e durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g) l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (103), in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni».

Merito della sentenza di legittimità

A voler ampliare lo sguardo sul merito di questa sentenza di condanna, composta di ben 19 pagine,  contro lo sventurato Andrea Tampellini, direttore di una filiale della Cassa dei Risparmio di Forlì e della Romagna, nonché la stessa Cassa dei Risparmio di Forlì e della Romagna (Responsabile in solido della violazione), riguardante l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento, in solido con la Cassa, di € 236.025, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 143/1991 (convertito con modificazioni dalla l. 197/1991).

Le ragioni del contendere, poste a base del ricorso dei fatti di causa, in quanto il sig. Tampellini era stato sanzionato per aver omesso di segnalare all’Ufficio Italiano dei Cambi talune operazioni sospette effettuate su un conto corrente intestato ad una banca sammarinese; operazioni consistenti nella emissione, su richiesta dell’istituto sammarinese, di n. 250 assegni circolari, per un importo complessivo di € 2.360.256, nel periodo tra il 2.2.2004 ed il 10.11.2006.

Quando la sanzione applicabile era dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione che si assume non segnalata, è stato applicato il minimo dell’1%.

Dopo aver letto l’intera sentenza di Cassazione, i passaggi che mi lasciano i diversi dubbi e perplessità riguardano:

  1. Da nessuna parte viene descritta l’origine della provvista, né viene fatto cenno se la emissione degli assegni sia avvenuta per cassa (versamento di contante da parte del traente delle operazioni) oppure con addebito in conto;
  2. Da nessuna parte si parla della esistenza di attività economica all’origine, quale fonte di provenienza della ingente provvista, anche avuto riguardo alla coerenza della transazioni registrate che hanno generato la provvista medesima;
  3. Notoriamente, anche se appare superfluo ribadirlo, il riciclaggio – ovvero il trasferimento o la sostituzione di denaro proveniente da attività illecita di rilievo penale ex 648bis del Cp – sussiste quando arriva la provvista sul conto e non certo quando parte. Infatti, è quando arriva che io, come intermediario finanziario, mi devo chiedere: Ma questo Ciccillo Cacace ha la potenzialità economica per giustificare questa tipologia di operatività?
  4. Le controparti – traente e beneficiario – hanno agito nella veste di privati consumatori oppure di imprenditori quali titolari di attività economiche?
  5. Saltando a pie’ pari questa fase, questa conoscenza, dalla lettura della pronuncia, si è potuto comprendere che le operazioni in discorso risultano essere state formalizzate con modalità tracciabili e trasparenti;
  6. Qual é stata la motivazione sottostante l’incasso di questi titoli di credito da parte di questo beneficiario? Esiste un contratto commerciale a monte? Dalle 19 pagine di sentenza questo non è dato sapere laddove, ci si è limitati a commentare in modo semplicistico, alcuni passaggi del decalogo della Banca d’Italia. Vi sembra sufficiente per addivenire ad una sentenza di condanni di tal fatta? Secondo i nostri Giudici SI!.

Insomma, anche in questo caso, mi sembra che la difesa dello sventurato Direttore abbia passeggiato sulle nuvole.

Capita spesso!

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