giovedì, Maggio 2, 2024
spot_img

Mef: istruzioni operative aggiornate nel procedimento sanzionatorio per il contrasto al riciclaggio!

Mef: istruzioni operative aggiornate nel procedimento sanzionatorio per il contrasto al riciclaggio!

 

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero di Economia e Finanze, con Circolare n. DT 56499 del 17 giugno 2022  è intervenuto per fornire “Istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per
come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio).

La Circolare in commento sostituisce  analogo provvedimento di cui al Prot. DT 54071 del 6/7/2017, contenente indicazioni di carattere operativo rivolte agli uffici centrali e territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze, competenti per il procedimento di applicazione delle sanzioni
di cui al Titolo V del decreto citato in epigrafe. Di questa vecchia Circolare ne ho parlato in diversi articoli; Ne cito uno https://www.giovannifalcone.it/intervento-dellautorita-giudiziaria-segnalare-non-conviene-potrebbe-rivelarsi-autolesionistica-per-il-soggetto-obbligato/

Giova dire subito che il provvedimento di giugno scorso che stiamo commentando oggi, ha conservato in pieno un importante passaggio della vecchia Circolare ed è quello che si riferisce all’inoltro di una Sos, assolutamente priva di efficacia e certamente non esimente da eventuali responsabilità.

A pagina 7 della Circolare in discorso si legge infatti: “L’invio di una segnalazione di operazioni sospette priva di efficacia esimente, soprattutto nei casi in cui si verifichi in corso di accertamento ovvero successivamente all’adozione da parte delle autorità, ivi compresa l’autorità giudiziaria, di atti formali aventi connessione soggettiva od oggettiva con le operazioni contestate, costituisce, di per sé, elemento non rilevante ai fini della valutazione del grado di collaborazione prestato, potendo invece rilevare in termini negativi laddove, accertata la inequivoca preesistenza degli elementi di sospetto rispetto agli eventi successivi che hanno dato verosimilmente impulso alla segnalazione, essa si sostanzi in un atto palesemente e oggettivamente privo di ogni utilità e valore in termini di collaborazione attiva.”

Per quel che serve ricordo che la stessa Uif, in occasione dei suoi proverbiali rapporti annuali 2020 e 2021, ha lamentato il pessimo operare di diversi intermediari finanziari (banche) medio-grandi, in modo improvvido ed inopportuno, continuano ad inoltrare Segnalazioni di operazioni sospette un minuto dopo l’arrivo dell’Autorità giudiziaria.

Non si hanno notizia di provvedimenti od azioni conseguenti, pure minacciati dalla stessa Circolare del Mef del luglio 2017 sopra citata: Chiacchiere a tempo perso!

Pratica operativa

La Circolare in commento sembra un percorso funebre, dove si parla di omissioni e irregolarità varie che, partendo dalla Omessa segnalazione di operazione sospetta, continua con l’Adeguata verifica per finire agli obblighi di conservazione delle informazioni acquisite.

Vengono anche disquisiti dettagli riguardanti il modus ed entità delle sanzioni ovvero l’applicazione dei quelle più favorevoli (favor rei), per finire sui tempi del procedimento prima della prescrizione.

Solo incidentalmente, voglio ricordare il caso dello sventurato direttore della Filiale di Bagheria (PA) del Banco di Sicilia – ora UniCredit – , innocente inconsapevole, condannato a pagare una pesantissima sanzione amministrativa di circa 500mila per una presunta, molto presunta, omessa segnalazione di operazione sospetta euro il cui procedimento, è iniziato nell’aprile del 2000 e concluso con le 26 pagine di sentenza della Cassazione nell’ottobre del 2017 – https://www.giovannifalcone.it/antiriciclaggio-innocente-condannato-a-pagare-500-mila-euro/

Ci sono voluti diciassette anni e ben quattro processi – Mef, Tribunale, Corte di Appello e Cassazione – per condannare un innocente.

Tornando al contenuto della Circolare e senza distrarmi, per la prima e più importante “omissione”, riguardante la “Segnalazione di operazioni sospette”, si argomenta sulla gravità della condotta, partendo dalle violazioni ripetute, sistematiche e plurime, fissando per ciascuna di esse il corrispondente onere da corrispondere in termini di sanzione amministrativa.

Insomma, per dirla in breve, una vera carneficina!

Suggerimenti non richiesti!

Premetto di aver svolto il lavoro di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio per otto anni nell’ambito di un Gruppo bancario, con il compito di cercare flussi finanziari di dubbia legittimità. In tale periodo, ho ricevuto cinque ispezioni antiriciclaggio dall’Ufficio Italiano Cambi (articolazione della Banca d’Italia che, dal 2007, ha assunto la nuova denominazione di Unità d’Informazione Finanziaria), due direttamente presso la banca cui ero dipendente (Banca Popolare di Bari) e tre su banche di cui avevamo il controllo del capitale al 100% (Banca Popolare di Calabria, Banca Popolare della penisola Sorrentina e Banca Mediterranea), senza aver mai ricevuto il soffio di un rilievo!

Nel nostro caso, per restituire maggiore credibilità al sistema sarebbe sufficiente che il Mef leggesse i rilievi e/o le contestazioni formulate dalla Guardia di finanza nell’espletamento dell’attività istituzionale, con un minimo di senso critico senza limitarsi, come ahimè avviene oggi, ad un mero “copia & incolla”.

Per fare un esempio, valga per tutti il costante e continuo riferimento a taluni “Indici di anomalia” riportati nel Decalogo della Banca d’Italia – Edizione 2001.

Mi riferisco in particolare:

“”1.2. Ricorso a tecniche di frazionamento dell’operazione, soprattutto se volte a eludere gli obblighi di identificazione e registrazione

 frequenti operazioni per importi di poco inferiori al limite di registrazione, soprattutto se effettuate in contante o per il tramite di una pluralità di altri intermediari, laddove non giustificate dall’attività svolta dal cliente””.

Il rilievo ha un senso quando le operazioni poste essere, non sono giustificate dall’esercizio di un’attività economica. Questo passaggio che ho volutamente riportato in grassetto nel passaggio testuale, normalmente non viene mai riportato o forse, neanche letto.

Allora, se tali operazioni le pone in essere un operatore economico gravitante nel settore del commercio – dettaglio e ingrosso – di prodotti ortofrutticoli, eseguendo dei prelievi dal “Conto aziendale” (che per definizione sottende l’osservanza di tutti gli adempimenti fiscali), per acquisti di piccole partite di frutta e verdura da agricoltori esonerati da obblighi fiscali, quale violazione commette?

Perché si continua a contestare senza alcuna osservazione di merito, di sostanza e di buon senso da parte dell’Organismo centrale di vigilanza?

Se non si fa questo, arriviamo poi a sentenze di Cassazione di questa portata, ahimè: https://www.giovannifalcone.it/lantiriciclaggio-come-si-condanna-un-innocente/ 

Fatta questa premessa, voglio ricordare che per non incorrere in procedimenti sanzionatori bisogna darsi un “metodo”. Sul tema sono intervenuto scrivendo 348 articoli – https://www.giovannifalcone.it/?s=metodo

In tali occasioni, a più riprese, ho cercato di sintetizzare l’operare corretto dell’intermediario finanziario o professionista – legale o contabile – per non correre rischi sanzionatori di sorta.

Credetemi, basta poco!

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

6° Direttiva UE antiriciclaggio

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE 29 Marzo 2023 Fonte: Diritto bancario Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...
Antiriciclaggio: 6° Direttiva europea

Adottate le nuove regole dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro

Adottate le nuove regole dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro Fonte: Parlamento Europeo Autorità, giornalisti e società civile potranno accedere a nuovi registri e fonti di informazione Limite UE per i pagamenti in contanti...