ANTIRICICLAGGIO & RIENTRO DEI CAPITALI: SOS esclusa?
La c.d. Collaborazione volontaria di cui all’art.1 della legge n.4/2014 esclude in ogni caso l’obbligo di Segnalazione di operazione
sospetta?
Grazie
R I S P O S T A
Certamente NO.
La sanatoria di cui alla Voluntary riguarda, come per lo scudo fiscale precedente, solo l’aspetto fiscale e tributario.
In pratica, se il sospetto riguarda una fattispecie criminosa diversa da quella strettamente fiscale, permane l’obbligo di procedere senza ritardo ad una Segnalazione di Operazione Sospetta (pensiamo ad un traffico di stupefacenti, alla truffa alla Pubblica amministrazione, all’Usura, alle frodi carosello dell’IVA comunitaria, ad una bancarotta fraudolenta, alla corruzione etc.).
Facciamo un esempio concreto: si presenta per sottoscrivere la Collaborazione volontaria un cliente che non è mai stato titolare di Partita IVA, dichiarando una ingente disponibilità di risorse finanziarie in territorio estero, in un Paese a fiscalità privilegiata.
In una situazione della specie, è chiaro che la provvista non può essere stata frutto di evasione fiscale e pertanto sussiste il fondato sospetto che il reato presupposto abbia una natura diversa e quindi sussiste l’obbligo alla SOS.
Analogamente, un cliente che si presenta con la provvista al seguito – in denaro contante – (immaginiamo un milione di euro), dichiarando che la deteneva in una banca svizzera, senza presentare la Dichiarazione doganale che attesti il passaggio della frontiera.
Anche in questo caso la dichiarazione del cliente è mendace e quindi va immediatamente segnalata.
Cordialità
gf
Ho sempre detto che l’unico modo per abolire i condoni fiscali passa necessariamente con l’abbassamento della pressione tributaria, trattandosi di un tema sempre attuale, ripropongo un quesito di un qualche interesse.