domenica, Aprile 28, 2024
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CISI BANCARIE & AZIONI DI RESPONSABILITA’: Chiarimento MEF

L’azione di responsabilità nella nuova direttiva bancaria

Il chiarimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con comunicato diramato in data 18 dicembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che alcuni commentatori hanno sostenuto che il decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180 abbia introdotto ostacoli e impedimenti all’esercizio dell’azione di responsabilità nel caso di procedure di risoluzione bancaria. Nel comunicato il Mef afferma espressamente che “Non è così”. 

In particolare viene evidenziato che “L’articolo 35 del decreto legislativo 180/2015 dispone che “L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell’azione contro il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti, nonché dell’azione del creditore sociale contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia. In mancanza di loro nomina, l’esercizio dell’azione spetta al soggetto a tal fine disegnato dalla Banca d’Italia
.”.

Questa disposizione replica esattamente l’articolo 84, comma 5, del testo unico bancario in materia di liquidazione coatta amministrativa, la cui formulazione è la seguente: “L’esercizio dell’azione sociale
di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti, nonché dell’azione del creditore sociale contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
della Banca d’Italia
.”

La disposizione è altresì analoga a quanto previsto dall’articolo 2394-bis, del codice civile che prevede che le azioni di cui all’articolo 2393 e 2394 del codice civile sono esercitate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario.

Si tratta di un principio generale della disciplina italiana della gestione della crisi economica.

E’ comunque salva l’azione individuale per il risarcimento del danno del socio e del terzo che si ritengono direttamente danneggiati dall’atto doloso o colposo degli amministratori, ai sensi dell’articolo 2395 del codice civile.

Si fa presente, infine, che la disposizione in oggetto era inclusa nel testo posto in consultazione nell’agosto 2015e nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 2015.Il testo è stato sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, e queste non hanno formulato alcuna osservazione in merito all’articolo35, che pertanto non è stato
modificato in sede di approvazione definitiva il 13 novembre 2015″.

Fonte: Mef

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