giovedì, Maggio 2, 2024
spot_img

L’antiriciclaggio in Italia: Stato dell’arte!

L’antiriciclaggio in Italia: Stato dell’arte!

 

Stamattina, dopo aver letto diverse pronunce dell’Arbitro Bancario e Finanziario, riguardanti il pessimo rapporto che si è instaurato nel mondo delle banche con la clientela in genere, relativamente alla corretta interpretazione delle norme antiriciclaggio, mi è tornata alla mente la madre di tutte le sentenze: Cassazione Civile n.25735 del 30 ottobre 2017.

Perchè ne parlo, vi starete chiedendo. Nella realtà ne ho già parlato diverse volte nella immediatezza della sentenza con diversi articoli, rilanciandoli poi negli anni a venire:

– Antiriciclaggio: Come si condanna un innocente! (video)

Sanzione di 500mila euro ad un direttore di filiale bancaria per una “Omessa segnalazione di operazione sospetta” https://www.youtube.com/watch?v=9QxVXJGpaq0

– L’ANTIRICICLAGGIO: Come si condanna un innocente!

L’ANTIRICICLAGGIO: Come si condanna un innocente! La storia giudiziaria del nostro Paese o forse del mondo intero, certamente annovera episodi di cronaca conclusi con una condanna ingiusta e sbagliata nel…

– Antiriciclaggio: innocente condannato a pagare 500 mila euro!

Antiriciclaggio: innocente condannato a pagare 500 mila euro! Antiriciclaggio: innocente condannato a pagare 500 mila euro! Quando l’indignazione non basta, le parole non servono, rimane solo l’amarezza di una giustizia impazzita…
===

In pratica, per un’agonia giudiziaria, iniziata nell’aprile del 2000 con un verbale della Guardia di finanza, si giunse a sentenza dopo ben 17 anni e ben quattro giudizi, tre di merito ed uno di legittimità in Cassazione: Mef, Tribunale, Corte di Appello e Cassazione.

Ho deciso di riprendere questo discorso per ribadire e sottolineare il grave momento di incertezza e confusione che stiamo vivendo nell’azione di contrasto al malaffare, oggi che tanto si parla di istituire in Italia la nuova sede europea dell’antiriciclaggio e la stessa Uif, ha pubblicamente denunciato alcune serie disfunzioni ed approssimazioni poste in essere dai soggetti obbligati nella concreta applicazione delle norme antiriciclaggio.

Cos’ha detto di tanto grave l’Uif il 4 luglio 2023?

Ha detto che almeno il 30% delle tonnellate di Segnalazioni di operazioni sospette (155mila nell’ultima rivelazione dell’anno 2022), sono prive di alcuna criticità e fanno perdere solo tempo, ma vengono prodotte unicamente per un persistente e generale terrore sanzionatorio.
Ha aggiunto infine che la qualità della “collaborazione attiva” dei soggetti obbligati è particolarmente modesta.
Nella realtà, vale nell’antiriciclaggio ma direi dapertutto nella vita in generale, quando non si conosce il proprio lavoro, la stessa ratio di certe condotte o taluni precetti da applicare, non si trovano neanche le parole per spiegare quello che è successo e perchè è successo e quindi, come è accaduto nel caso della vicenda di Bagheria (PA), diventa tutto surreale e non si riesce a spiegare nulla per essere alla fine della giostra, pure sanzionati: Cornuti e mazziati verrebbe da dire!
Dettagli, quisquiglie!
Storia giudiziaria
La controversia trae origine da un controllo della Guardia di finanza presso la Filiale di Bagheria (PA) del Banco di Sicilia – ora UniCredit – effettuato nell’aprile del 2000, laddove si rilevò che, un amministratore di una Cooperativa ortofrutticola, titolare di un vecchio rapporto continuativo “aziendale” presso la filiale medesima, per esigenze di denaro contante, aveva tratto dal proprio carnet alcune centinaia di assegni con la formula “me medesimo”.
Nel corpo della sentenza in commento, si è ricordato che trattavasi di operazioni continue, con cadenza quasi giornaliera corrispondenti a 130 assegni da 19.500.000 e 90 da 19.000.000 per un ammontare complessivo di 424 milioni di lire (la contestazione si esprime con il vecchio conio delle lire). Il tutto è avvenuto nell’arco di un paio di anni per un’azienda che aveva, a suo tempo, un ingente fatturato di dieci miliardi delle veecchie lire.
Secondo l’assunto dei verbalizzanti,  con tale operatività si palesava un evidente intento elusivo di registrazione delle operazioni in Archivio Unico Informatico, per la semplice ragione che le stesse erano di poco inferiore alla soglia dell’epoca dei venti milioni di lire per la registrazione definitiva. Circostanza questa, assolutamente non vera, tecnicamente errata perchè esisteva il sistema delle “aggregate” nell’arco di una settimana lavorativa.
Cercherò di evidenziare alcune gravi incongruenze della sentenza in commento:
  • in termini generali il rischio di riciclaggio sussiste quando arriva la provvista finanziaria sul conto, nella misura in cui come operatore bancario o finanziario gli devo attribuire una patente di legittimità. Infatti, è quando arriva che, come soggetto obbligato mi devo porre la domanda: “Ma questo cliente, in base a quello che fa, in relazione all’esercizio della dichiarata attività economica, è in grado di giustificare questa transazione?”. Diversamente, se vado a preoccuparmi di come spende questa risorsa finanziaria, assumo la veste di “polizia etica” di iraniana memoria;
  • nel caso nostro, le provviste sul conto aziendale, intestato alla dichiarata attività economica – Cooperativa Interprovinciale Produttori Ortofrutticoli  – per la quale ho ragione di pensare che esista una regolare omologazione del Tribunale, una iscrizione camerale e una Partita IVA con annessa istituzione della contabilità – e pertanto trattasi di ricavi contabilizzati nelle scritture contabili e quindi sottoposte a regolare tassazione. Appare superfluo sottolineare che la condotta del cliente, circa l’origine della provvista finanziaria, tracciabile, non sottende in alcun modo un esercizio di attività illecita tale da giustificare una Segnalazione di operazione sospetta;
  • lo stesso cliente, come documentato dall’attività investigativa svolta dalla Guardia di finanza, ha effettuato nel periodo 1995/1998, una serie di prelievi di denaro contante, utilizzando la formula “m.m.” per assegni emessi di poco al di sotto l’obbligo di registrazione in Archivio Unico Informatico che all’epoca era di venti milioni di lire. Questa tipologia di operatività ha inciso per circa il 10% di tutte le somme uscite dai conti con modalità assolutamente tracciabili – assegni con formula “non trasferibile” e bonifici;
  • l’operatività registrata, classificata dall’organo investigativo e/o giudicante come “elusiva” nella realtà non ha eluso assolutamente niente, laddove la registrazione in AUI diventa obbligatoria e quindi definitiva, grazie all’istituto della c.d. “operatività aggregata” (quando nell’arco della settimana le singole operazioni, sommate tra di loro, risultano superiori a venti milioni di lire), tutte le registrazioni diventano definitive e non si elude assolutamente nulla. L’approssimazione degli organi investigativi, ovvero di tutta la difesa appare in tutta la sua grossolanità e solo per questo, meriterebbe un trattato a parte al fine di uscire definitivamente dal Bar dello Sport;
  • la tipologia di operatività era strumentale all’esercizio della riferita attività economica, con l’acquisto di prodotti agricoli da piccoli produttori, certamente poco inclini ad accettare pagamenti con bonifici o assegni “non trasferibili” (dovevano perdere pure una giornata lavorativa per recarsi in banca e versarli o cambiarli).

In altri termini, per farla breve, visto che avete già letto la sentenza di circa trenta pagine, l’unica violazione che, in presenza di accertamenti adeguati sulle “scritture contabili” da parte della ripetuta Guardia di finanza  per conoscere gli estremi delle controparti nelle transazioni in denaro contante (Libro giornale)– ovviamente superiore alla soglia dei venti milioni – avrebbero potuto acclarare senza ombra di dubbio, la seguente ed unica violazione:

“Irregolare trasferimento di denaro contante”, per la quale è prevista una sanzione amministrativa per ambo i contraenti.

In altri termini, si contesta la “Omessa segnalazione di operazione sospetta” da parte del responsabile di filiale – condannato poi al pagamento di una sanzione amministrativa di 500mila euro, nei confronti di un amministratore di una Cooperativa che aveva fatto solo e soltanto il suo lavoro.

Incredibile ma vero!

Per oggi, mi fermo qua per carità di patria!

 

 

Ti potrebbero interessare anche

1 commento

  1. In altri termini, per farla breve, visto che avete già letto la sentenza di circa trenta pagine, l’unica violazione che, in presenza di accertamenti adeguati sulle “scritture contabili” da parte della ripetuta Guardia di finanza  per conoscere gli estremi delle controparti nelle transazioni in denaro contante (Libro giornale)– ovviamente superiore alla soglia dei venti milioni – avrebbero potuto acclarare senza ombra di dubbio, la seguente ed unica violazione:

    “Irregolare trasferimento di denaro contante”, per la quale è prevista una sanzione amministrativa per ambo i contraenti.

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

6° Direttiva UE antiriciclaggio

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE 29 Marzo 2023 Fonte: Diritto bancario Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...
Sequestro beni oligarca russo

Beni russi, sequestri a 2 mld

Beni russi, sequestri a 2 mld Sequestrati agli oligarchi russi beni per 2 miliardi di euro. A tanto ammonta il valore dei beni congelati finora dalla Guardia di finanza a soggetti inseriti nelle liste Ue,...