L’antiriciclaggio in Italia: Stato dell’arte!
Stamattina, dopo aver letto diverse pronunce dell’Arbitro Bancario e Finanziario, riguardanti il pessimo rapporto che si è instaurato nel mondo delle banche con la clientela in genere, relativamente alla corretta interpretazione delle norme antiriciclaggio, mi è tornata alla mente la madre di tutte le sentenze: Cassazione Civile n.25735 del 30 ottobre 2017.
Perchè ne parlo, vi starete chiedendo. Nella realtà ne ho già parlato diverse volte nella immediatezza della sentenza con diversi articoli, rilanciandoli poi negli anni a venire:
Ho deciso di riprendere questo discorso per ribadire e sottolineare il grave momento di incertezza e confusione che stiamo vivendo nell’azione di contrasto al malaffare, oggi che tanto si parla di istituire in Italia la nuova sede europea dell’antiriciclaggio e la stessa Uif, ha pubblicamente denunciato alcune serie disfunzioni ed approssimazioni poste in essere dai soggetti obbligati nella concreta applicazione delle norme antiriciclaggio.
Cos’ha detto di tanto grave l’Uif il 4 luglio 2023?
- in termini generali il rischio di riciclaggio sussiste quando arriva la provvista finanziaria sul conto, nella misura in cui come operatore bancario o finanziario gli devo attribuire una patente di legittimità. Infatti, è quando arriva che, come soggetto obbligato mi devo porre la domanda: “Ma questo cliente, in base a quello che fa, in relazione all’esercizio della dichiarata attività economica, è in grado di giustificare questa transazione?”. Diversamente, se vado a preoccuparmi di come spende questa risorsa finanziaria, assumo la veste di “polizia etica” di iraniana memoria;
- nel caso nostro, le provviste sul conto aziendale, intestato alla dichiarata attività economica – Cooperativa Interprovinciale Produttori Ortofrutticoli – per la quale ho ragione di pensare che esista una regolare omologazione del Tribunale, una iscrizione camerale e una Partita IVA con annessa istituzione della contabilità – e pertanto trattasi di ricavi contabilizzati nelle scritture contabili e quindi sottoposte a regolare tassazione. Appare superfluo sottolineare che la condotta del cliente, circa l’origine della provvista finanziaria, tracciabile, non sottende in alcun modo un esercizio di attività illecita tale da giustificare una Segnalazione di operazione sospetta;
- lo stesso cliente, come documentato dall’attività investigativa svolta dalla Guardia di finanza, ha effettuato nel periodo 1995/1998, una serie di prelievi di denaro contante, utilizzando la formula “m.m.” per assegni emessi di poco al di sotto l’obbligo di registrazione in Archivio Unico Informatico che all’epoca era di venti milioni di lire. Questa tipologia di operatività ha inciso per circa il 10% di tutte le somme uscite dai conti con modalità assolutamente tracciabili – assegni con formula “non trasferibile” e bonifici;
- l’operatività registrata, classificata dall’organo investigativo e/o giudicante come “elusiva” nella realtà non ha eluso assolutamente niente, laddove la registrazione in AUI diventa obbligatoria e quindi definitiva, grazie all’istituto della c.d. “operatività aggregata” (quando nell’arco della settimana le singole operazioni, sommate tra di loro, risultano superiori a venti milioni di lire), tutte le registrazioni diventano definitive e non si elude assolutamente nulla. L’approssimazione degli organi investigativi, ovvero di tutta la difesa appare in tutta la sua grossolanità e solo per questo, meriterebbe un trattato a parte al fine di uscire definitivamente dal Bar dello Sport;
- la tipologia di operatività era strumentale all’esercizio della riferita attività economica, con l’acquisto di prodotti agricoli da piccoli produttori, certamente poco inclini ad accettare pagamenti con bonifici o assegni “non trasferibili” (dovevano perdere pure una giornata lavorativa per recarsi in banca e versarli o cambiarli).
In altri termini, per farla breve, visto che avete già letto la sentenza di circa trenta pagine, l’unica violazione che, in presenza di accertamenti adeguati sulle “scritture contabili” da parte della ripetuta Guardia di finanza per conoscere gli estremi delle controparti nelle transazioni in denaro contante (Libro giornale)– ovviamente superiore alla soglia dei venti milioni – avrebbero potuto acclarare senza ombra di dubbio, la seguente ed unica violazione:
“Irregolare trasferimento di denaro contante”, per la quale è prevista una sanzione amministrativa per ambo i contraenti.
In altri termini, si contesta la “Omessa segnalazione di operazione sospetta” da parte del responsabile di filiale – condannato poi al pagamento di una sanzione amministrativa di 500mila euro, nei confronti di un amministratore di una Cooperativa che aveva fatto solo e soltanto il suo lavoro.
Incredibile ma vero!
Per oggi, mi fermo qua per carità di patria!
In altri termini, per farla breve, visto che avete già letto la sentenza di circa trenta pagine, l’unica violazione che, in presenza di accertamenti adeguati sulle “scritture contabili” da parte della ripetuta Guardia di finanza per conoscere gli estremi delle controparti nelle transazioni in denaro contante (Libro giornale)– ovviamente superiore alla soglia dei venti milioni – avrebbero potuto acclarare senza ombra di dubbio, la seguente ed unica violazione:
“Irregolare trasferimento di denaro contante”, per la quale è prevista una sanzione amministrativa per ambo i contraenti.