martedì, Maggio 7, 2024
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REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI AI FINI ANTIRICICLAGGIO: FINALMENTE SI PARTE, ANZI NO

Lo scorso 25/5/2022 è stato pubblicato in G.U. il Decreto 11/3/2022 n. 55 del MEF di concerto con il MISE, contenente le disposizioni regolamentari relative al c.d. registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e istituti affini, emanato ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007 (testo che contiene la c.d. normativa antiriciclaggio, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo). La buona notizia, relativa all’introduzione di uno strumento fortemente atteso da tutti gli operatori e certamente significativo ai fini della normativa in oggetto, è stata tuttavia fortemente ridimensionata, da un lato, dalla circostanza che la vera operatività del Registro ed i conseguenti obblighi di comunicazione scatteranno solo entro sessanta giorni dalla pubblicazione in G.U. di ulteriore provvedimento del MISE attestante l’operatività del Sistema di comunicazione, successivo a sua volta all’esecuzione di ulteriori attività da parte del gestore, del MISE e del MEF, ma, soprattutto, dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 novembre 2022, con la quale è stata dichiarata l’invalidità, alla luce della  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della disposizione della direttiva antiriciclaggio ai sensi della quale gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico.

1 – Lo scorso 25 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 11 marzo 2022 n. 55 del MEF di concerto con il MISE, contenente le disposizioni regolamentari relative al c.d. registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e istituti affini.

Il provvedimento, non ancora concretamente applicabile in conseguenza delle considerazioni che seguiranno, è stato emanato ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231 (testo che contiene la c.d. normativa antiriciclaggio, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) il quale prevede che “le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto dpr 10 febbraio 2000 n. 361” comunichino ad autonoma sezione del Registro delle imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi. Allo stesso modo “i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali …… nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana” sono tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale.

Ai sensi dell’art. 20 del medesimo D.Lgs “il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”.

2 – L’istituzione del Registro rappresenta certamente un grande passo avanti nella lotta al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Bisogna infatti considerare che la normativa in oggetto, per sua natura, è destinata a considerare gli aspetti sostanziali e non meramente formali delle operazioni finanziarie e delle prestazioni professionali. Il soggetto a cui formalmente sono imputati gli effetti di una operazione finanziaria può essere, di volta in volta, una persona fisica ovvero una persona giuridica e non sempre c’è coincidenza tra chi formalmente agisce ed il soggetto titolare del reale interesse economico dell’operazione. Nel caso di persona giuridica o ente assimilato ci sarà o ci saranno sempre e comunque persone fisiche, schermate dall’entità giuridica, che sono i reali destinatari degli effetti giuridici dell’operazione, del rapporto o della prestazione professionale, la cui individuazione è essenziale nell’economia della normativa antiriciclaggio.

Esistono tre criteri per individuare il titolare effettivo, uno conseguente all’altro: il primo è quello dell’assetto proprietario, per cui sono titolari effettivi coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale sociale; in mancanza di soggetti titolari di una quota di partecipazione pari al limite di cui sopra, scatta il criterio del controllo, in base al quale il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società tramite: controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante. Il terzo criterio residuale individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società. Nei trust, la figura del titolare effettivo è definita dall’art. 22 del D.lgs 231/2007, che lo identifica in tutte le persone che sono coinvolte nel trust, quindi il disponente, il beneficiario, il trustee e tutte le persone fisiche che esercitano un controllo sul trust, oppure che esercitano un controllo sui beni conferiti nel trust.

3 – Il Registro dei Titolari effettivi, per come previsto dalla normativa in vigore, è tenuto dal Registro delle Imprese e si compone di due sezioni:

– una “sezione autonoma”, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private ed il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e al pubblico, nei termini e alle condizioni di cui all’articolo 21, comma 2 del d.lgs 231/07; per imprese dotate di personalità giuridica si intendono le società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni e cooperative; per persone giuridiche private: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica.

– una “sezione speciale”, recante le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana ed il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e ai soggetti privati nei termini e alle condizioni di cui all’articolo 21, comma 2 del d.lgs 231/07. La disposizione fa riferimento ai trust espressi (disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364), in possesso di codice fiscale, stabiliti o residenti nel territorio della Repubblica e, quelli non residenti nel territorio della Repubblica, per i redditi prodotti nel territorio italiano. Per istituti giuridici affini al trust si intendono gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

Sono escluse dagli obblighi di iscrizione le società di persone, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le imprese sociali senza personalità giuridica, salvo che assumano forma di persona giuridica tenute all’iscrizione.

Eccezion fatta per determinate categorie (autorità ed enti istituzionali ed alcune categorie di soggetti obbligati), l’accesso può essere escluso in “circostanze eccezionali”, qualora “l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento,  ricatto,  estorsione, molestia,  violenza  o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze”. 

Per le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, le informazioni sulla titolarità effettiva sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, ovvero ai soci; per le persone giuridiche private, sono acquisite dal fondatore, se in vita, ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione dell’ente, richiedendole al titolare effettivo; per i trust espressi, i fiduciari nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell’istituto giuridico affine. Le informazioni sono soggette a conferma annuale.

4- Le notizie positive rispetto ad uno strumento fortemente atteso da tutti gli operatori, si fermano però qui.

Si deve infatti far presente che il D. MEF n. 55 è entrato in vigore il 9 giugno 2022, ma la vera operatività del Registro ed i conseguenti obblighi di comunicazione scatteranno solo entro sessanta giorni dalla pubblicazione in G.U. di ulteriore provvedimento del MISE attestante l’operatività del Sistema di comunicazione, successivo a sua volta all’esecuzione di ulteriori attività da parte del gestore, del MISE e del MEF.

A queste problematiche, già sufficienti a rendere non imminente l’operatività dell’obbligo di comunicazione, si è aggiunta la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 novembre 2022 nelle cause riunite C-37/20 e C-601/20.Con tale decisione la Corte, riunita in Grande Sezione, ha dichiarato l’invalidità, alla luce della  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della disposizione della direttiva antiriciclaggio ai sensi della quale gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico. Secondo la Corte, l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, rispettivamente sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta. Infatti, le informazioni divulgate consentono a un numero potenzialmente illimitato di persone di informarsi sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo. Inoltre, le potenziali conseguenze per le persone interessate derivanti da un eventuale uso abusivo dei loro dati personali sono aggravate dalla circostanza che, una volta messi a disposizione del pubblico, tali dati possono essere non solo liberamente consultati, ma anche conservati e diffusi. La Corte riconosce che il legislatore dell’Unione mira a perseguire un obiettivo di interesse generale idoneo a giustificare ingerenze, anche gravi, nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, e che l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva è atto a contribuire alla realizzazione di tale obiettivo. Nonostante questo, però, la Corte giudica che l’ingerenza risultante dalla misura in oggetto non è né limitata allo stretto necessario né proporzionata all’obiettivo perseguito. Viene attuata una lesione di diritti fondamentali più grave del regime anteriore, senza che tale aggravamento sia compensato dagli eventuali benefici che potrebbero derivare dal nuovo regime rispetto al precedente, sotto il profilo della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.In attesa degli ulteriori sviluppi, la decisione ha già comportato la sospensione dell’accesso al pubblico a tale Registro non solo da parte del Lussemburgo (paese da cui è originata la causa), ma anche di Malta e dei Paesi Bassi e non potrà non influire pesantemente sull’iter della vicenda italiana.

Angelo Sergio Vianello

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