lunedì, Aprile 29, 2024
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Liquidità alle imprese con garanzia pubblica: alle banche dico!

Liquidità alle imprese con garanzia pubblica: alle banche dico!

 

Innanzitutto comincio col dire che nel 99% dei casi i richiedenti il finanziamento che ricordo trattarsi di un “prestito” da restituire in 72 rate e non un aiuto a fondo perduto (c/capitale), sono aziende già conosciute dal circuito del credito, spesso addirittura affidate.

Detto questo, quello che bisogna fare, in prima facie è essere sicuri di chi si ha di fronte, ovvero trattarsi della persona in grado di rappresentare il soggetto giuridico di cui trattasi.

In tal senso, bisogna fare bene l’Adeguata verifica, anche attraverso l’acquisizione diretta pressa la Camera di commercio della documentazione necessaria (Statuto e Atto costitutivo) e dove non si conosce a fondo l’azienda ed ove non già fatto prima,  effettuare una visita in azienda.

Una volta erogata la somma richiesta – quello dei 25mila euro, interamente a garanzia pubblica ovvero gli step successivi, garantiti dallo Stato fra il 70 e 90%), solo e soltanto sul conto aziendale (e non quello da privato consumatore nella disponibilità dello stesso imprenditore), al pari di qualunque affidamento, bisogna avere cura che la provvista venga utilizzata ad esclusivo beneficio ed interesse dell’attività d’impresa.

In pratica, per la banca, si tratta di un impiego sicuro nel senso che, essendo garantito dallo Stato, non andrà mai in sofferenza laddove il cliente dovesse risultare insolvente.

Ciò non toglie tuttavia che la banca, al pari di un affidamento erogato fuori dalla garanzia pubblica, deve sempre verificare che l’utilizzo della provvista sia conforme alle motivazioni che hanno giustificato la stessa erogazione: costi sempre tracciabili (bonifici o assegni non trasferibili) per pagare i fornitori, emolumenti al personale dipendente e spese strumentali all’esercizio dell’attività economica (affitto capannone, bollette per servizi vari etc.).

Un ripetuto ed ingiustificato prelievo di denaro contante, ovvero disposizioni di bonifici a vantaggio di soggetti estranei all’attività d’impresa (addirittura familiari o persone ritenute vicine all’amministratore), devono indurre la banca a valutare la possibilità dell’inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta con la massima celerità.

Da ultimo aggiungo che, per rispondere ai ripetuti alert istituzionali lanciati negli ultimi giorni, il rischio di penetrazione della criminalità organizzata nell’economia sana è direttamente proporzionale ai tempi e alla burocrazia cui facciamo ricorso per elargire la provvista necessaria per la sopravvivenza delle attività produttive.

Manleva per la banca

La banca per la erogazione del finanziamento garantito dallo Stato (al 100% o in misura inferiore), potrebbe essere accusata ex post per non aver valutato a sufficienza il “merito creditizio”, laddove lo stesso imprenditore dovesse essere interessato da una procedura concorsuale in epoca successiva al finanziamento. Un qualunque Pubblico ministero, potrebbe accusare il bancario di “concorso in bancarotta fraudolenta” per la cattiva valutazione del merito creditizio.

Per evitare questo rischio ma soprattutto lo stallo a cui l’intero Paese sta assistendo, il Direttore Generale dell’Associazione bancaria italiana – Giovanni Sabatini – ha chiesto di ampliare il primo step a 100mila euro, aumentando la possibilità del ricorso all’Autocertificazione e soprattutto introdurre lo Scudo penale per il merito creditizio.

Aiutiamo l’impresa, facciamo presto!

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