giovedì, Maggio 2, 2024
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PREVIDENZA: Il dirigente Pa licenziato resta senza tutele

L’amministrazione
comunale notifica ad un dirigente a tempo indeterminato, dopo dodici anni di
servizio prestato presso l’ente e diciotto dall’inquadramento nell’area della
dirigenza Ccnl area II Regioni autonomie locali presso altra amministrazione, e
con un totale di trentacinque anni e sette mesi di servizio presso la Pa,
l’interruzione immediata del contratto di lavoro in essere ritenendolo affetto
da nullità insanabile, con l’immediata sospensione della retribuzione.

Come
si configura la sua posizione previdenziale, avendo un’età anagrafica di 55
anni? Esistono ammortizzatori sociali per i dipendenti a tempo indeterminato
della Pa, di fatto licenziati senza preavviso?

V. G.– PALERMO

R I S P O S T A

Da
quanto riportato nel quesito, si ritiene che la risposta sia negativa, in
quanto, in via generale, attualmente, non esistono ammortizzatori sociali per i
dipendenti pubblici che abbiano perso il lavoro per licenziamento. Infatti, per
espressa previsione normativa, dell’articolo 2 del Dlgs 22/15, le disposizioni
relative alla Naspi (nuova assicurazione sociale per l’impiego) non trovano
applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/01 e successive
modificazioni. D’altronde, per quanto riguarda il personale dirigente, in
particolare, neanche l’articolo 7 (Codice disciplinare) del Ccnl della
dirigenza del comparto Regionale autonomie locali del 22 febbraio 2010 prevede,
in caso di licenziamento, di cui al comma 9, la corresponsione di alcun
emolumento a favore del dirigente, al quale è irrogata la sanzione.

Per
quanto riguarda la posizione previdenziale, considerata l’anzianità
contributiva e anagrafica del lettore, egli non ha ancora maturato né
l’anzianità contributiva (42 anni e 6 mesi) per aver diritto alla pensione
anticipata, né l’età pensionabile (66 anni e 3 mesi) per la pensione di
vecchiaia, requisiti che saranno adeguati negli anni all’aspettativa di vita,
per cui, se, nel futuro, la sua situazione previdenziale dovesse rimanere
inalterata, potrà richiedere all’Inps-Gestione dipendenti pubblici la
prosecuzione volontaria dei contributi, per arrivare alla maturazione della
pensione anticipata ovvero, attendere il compimento dell’età pensionabile per
aver diritto alla pensione di vecchiaia

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 21
DICEMBRE 2015

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