venerdì, Maggio 3, 2024
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PER I RAMI CHE “INVADONO”: Il vicino va diffidato

Il
proprietario di una villetta, confinate con il nostro residence, ha piantato, a
meno di mezzo metro dalla recinzione del confine, delle piante simili a canne
di bambù.

I
rami di tali piante hanno sconfinato nella nostra proprietà e così abbiamo
dovuto tagliarli, ma a nulla è valsa la richiesta di dividere la spesa della
fattura del nostro giardiniere per l’intervento in questione. A questo punto,
visto che tra pochi mesi si ripeterà il problema, vorrei sapere se è possibile
gettare i rami che dovremo tagliare oltre la recinzione, nel prato della
villetta confinante, anziché portarli in discarica a nostre spese.

M. G.– MILANO

R I S P O S T A

Va
premesso che, dalla ricostruzione del lettore, pare che la piantagione sia
stata posta dal vicino, proprietario della villetta, a una distanza inferiore
da quanto previsto dalla legge, ovvero a meno di 50 centimetri dal
confine per viti o arbusti di altezza inferiore a due metri e mezzo; in tal
caso, il disposto dell’articolo 894 del Codice civile prevede il diritto del
confinante a ottenere l’estirpazione dell’intera pianta.

L’articolo
896 del Codice civile prevede comunque che, anche in caso di piantagioni nel
rispetto delle distanze di legge, il confinante possa in qualunque tempo
costringere il proprietario a tagliare i rami e possa inoltre provvedervi egli
stesso senza accedere al fondo del vicino. Escludendo che sia lecito gettare le
sterpaglie ottenute dopo la potatura nel fondo del proprietario delle piante,
per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute è precorribile la strada
giudiziale, preceduta da una diffida scritta, inviata all’interessato, di
provvedere alla recisione delle estremità confinati entro un congruo termine,
decorso il quale si provvederà automaticamente, con conseguente addebito degli
oneri sostenuti.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL12 SETTEMBRE 2016

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