venerdì, Maggio 3, 2024
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PREVIDENZA: Le alternative nel caso di contribuzione mista

Sono
nato nel 1961 ed ho lavorato nel privato, dal 1985 al 1990 come dipendente del commercio, dal 1996 al 2011 come iscritto
alla gestione separata e dal 2012 come socio accomandatario di Sas iscritto
alla gestione artigiani.

In
considerazione del frazionamento della mia vita contributiva, vorrei dei
chiarimenti sia sull’età pensionabile, sia sulle modalità con cui verrà
liquidata la mia pensione (penso con il sistema contributivo). Infine vorrei un
chiarimento sulla possibilità di chiedere la totalizzazione, per non perdere
nessuno dei contributi versati.

A. T.– PADOVA

R I S P O S T A

Inati nel 1961, si stima che accederanno alla pensione di vecchiaia tra il 2028
e il 2030. infatti, occorre attendere gli adeguamenti legati all’incremento
della speranza di vita che, dal 2019, avranno decorrenza biennale.

Il
lettore – secondo l’attuale impianto normativo – potrà ricorrere alla
totalizzazione nazionale, che consente di utilizzare tutti i contributi
accreditati nelle gestioni citate.

Se
accederà alla totalizzazione con i requisiti previsti per la pensione di
vecchiaia (fino al 2018, 65 anni 7 mesi con 18 mesi di finestra mobile) sarà
applicato il calcolo contributivo solo per quelle gestioni nelle quali non avrà
raggiunto il diritto autonomo a pensione. In caso contrario, ogni gestione
calcolerà la quota di pensione con le proprie regole di calcolo. E’ da
evidenziare comunque che la gestione separata – per sua natura – calcola
prestazioni esclusivamente contributive.

Gli
anni accreditati come lavoratore dipendente fanno acquisire lo status di
soggetto misto al lettore. Pertanto, in alternativa alla totalizzazione, con il
solo fine di uscire anticipatamente con la pensione di vecchiaia ordinaria
(fino al 2018, 66 anni 7 mesi, senza finestra mobile), il lettore accederà alla
pensione utilizzando solo i contributi da dipendente e della gestione artigiana
(ricorrendo all’articolo 16 della legge 233/1990) mentre a carico della
gestione separata potrà richiedere la pensione supplementare.

Dai
dati forniti, il lettore non sembra poter accedere alla pensione anticipata,
non raggiungendo – prima della vecchiaia – i requisiti richiesti per tale
prestazione.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
3 OTTOBRE 2016

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