Mia
zia, ora defunta, predispose un testamento a favore di una persona, a cui
lasciava beni mobili e immobili se si fosse presa cura di lei. A mia insaputa,
ha successivamente redatto una dichiarazione scritta (non con le forme del
testamento olografo), ritrovata nei suoi cassetti dopo la morte, in cui
lasciava i detti beni al sottoscritto.
Posso
impugnare il testamento?
L. S.– NAPOLI
R I S P O S T A
La
risposta è negativa, proprio perché il lettore stesso specifica che lo scritto
ritrovato nei cassetti della defunta non ha i requisiti del testamento
olografo. In generale, il principio che regola l’efficacia delle disposizioni
testamentarie è quello che il testamento più recente rende inefficace quello
più vetusto; ciò vale solo quando la più recente disposizione è incompatibile
con l’altra, o comunque appare l’intenzione del testatore di revocare la più
antica.
Se
al contrario le due disposizioni appaiono compatibili (ad esempio, a un
testamento
In
cui si disponeva solo di beni mobili si aggiunge un altro documento in cui si
dispone degli immobili, e non si intravede una volontà di revoca del primo),
saranno entrambe efficaci. Talvolta la volontà del testatore (revocatoria,
integrativa o modificativa) non è di immediata lettura: nelle situazioni dubbie
la volontà del testatore stesso andrà compresa con l’ausilio del giudice di
merito.
Nel
caso esposto dal lettore, comunque, la “dichiarazione scritta” non ha
evidentemente tutti i requisiti (vale a dire scrittura a mano integralmente del
testatore, data e sottoscrizione) per essere considerata un testamento
olografo, ragion per cui non si arriverà nemmeno a valutare il contenuto dello
scritto.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
14 NOVEMBRE 2016