venerdì, Aprile 26, 2024
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CONDOMINIO: Le ritenute condominiali con la soglia di 500 euro

Tra
le novità della legge di bilancio si legge: in merito alle fatture emesse
dall’appaltatore al condominio, il versamento della ritenuta del 4 per cento a
titolo di acconto dell’imposta sul reddito, dovuta dal percipiente, viene
effettuata dal condominio solo al raggiungimento di una soglia minima della
ritenuta stessa pari a 500 euro.

Il
condominio, inoltre, è tenuto al versamento entro le scadenze del 30 giugno e
del 20 dicembre di ogni anno, anche qualora non sia raggiunto l’importo
predetto.

Cosa
significa? L’appaltatore dovrà comunque emettere sempre fattura al netto della
ritenuta dal 4%? Il condominio dovrà comunque versare le ritenute di tutte le
fatture emesse?

B. S.– BERGAMO

R I S P O S T A

L’articolo1,
comma 36 della legge 11 dicembre 2016, n.232, legge di bilancio 2017,
integrando l’articolo 25-ter del Dpr 600/1973, che disciplina l’applicazione
della ritenuta del 4% operata dal condominio all’atto del pagamento del
corrispettivo spettante all’appaltatore in relazione a contratti d’appalto di
opere o servizi, prevede che il condominio, in qualità di sostituto d’imposta,
deve procedere al versamento delle ritenute operate, qualora l’ammontare delle
stesse raggiunga i 500 euro.

Si
tratta di una semplificazione degli adempimenti a carico del condominio,
diretti ad evitare il rispetto di obblighi di versamento mensili di importi
ridotti. In ogni caso, il versamento delle ritenute operate dovrà essere
effettuato entro il 30 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno, anche qualora
l’ammontare “minimo” dei 500 euro non venga raggiunto.

In
tale ambito, resta fermo che il condominio non deve operare la ritenuta del 4%
qualora i corrispettivi dovuti all’appaltatore siano relativi a lavori
agevolati con la detrazione del 36% – 50% per il recupero edilizio delle
abitazioni o con la detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli
edifici. In tali casi, infatti, deve operare solo la ritenuta dell’8%
effettuata dalle banche all’atto dell’accredito dei bonifici di pagamento delle
spese agevolare (articolo 1, comma 2, lettera a) n.n. 1 – 3 legge 11 dicembre
2016, n.232; guida al 50% su www.agenziaentrate.it).

Viene
inoltre previsto che il pagamento dei corrispettivi all’appaltatore da parte
del condominio deve essere effettuato attraverso mezzi tracciabili, ossia
mediante conti correnti bancari o postali intestati al condominio medesimo, o
secondo altre modalità, che potranno essere definite con specifico decreto del
Mef, idonee a consentire lo svolgimento dei controlli da parte
dell’Amministrazione finanziaria. L’inosservanza di tale adempimento comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa compresa tra 250 e 2.000 euro (di
cui all’articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/1997). In sostanza, dal 1° gennaio
di quest’anno il condominio continuerà a effettuare la ritenuta del 4% (sempre
se non si richiede la detrazione per ristrutturazioni o interventi energetici o
antisismici; in tal caso sarà la banca a fare la ritenuta dell’8%), l’impresa
appaltatrice continuerà a indicare la ritenuta del 4% in fattura, ma il
versamento delle ritenute a cura del condominio, se inferiore a 500 euro non
sarà più mensile, ma semestrale (superato il plafond di 500 euro di ritenute
complessive si verserà l’importo il mese successivo, altrimenti il 30 giugno e
il 20 dicembre).

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
16 GENNAIO 2017

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