sabato, Aprile 27, 2024
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PART TIME: Stagionali e scorrimento graduatorie

Un
ente locale, dopo avere bandito un concorso, assume a tempo indeterminato tutti
i componenti, vincitori e idonei, della graduatoria, con contratto part time al
30 per cento.

Successivamente,
lo stesso ente, avendo necessità di personale stagionale della medesima
qualifica dei dipendenti part time assunti a tempo indeterminato, può bandire
uno specifico concorso (e/o attingere da altre graduatorie) o deve
prioritariamente integrare l’orario di lavoro di quelli part time?

Se,
invece, fosse un ente confinante ad avere necessità di personale stagionale
part time, può questo ente attingere alla graduatoria di cui sopra,
“integrando” l’orario di lavoro degli interessati?

D. N.– NAPOLI

R I S P O S T A

La situazione
rappresentata, riguardo alle assunzioni part time e a quelle stagionali,
risponde a esigenze organizzative del tutto differenti, così che anche i
presupposti giuridici presentano elementi non omogenei.

A
questa conclusione si può arrivare considerando che le assunzioni part time
sono effettuate fin dall’origine da parte dell’ente per rispondere a esigenze
organizzative permanenti, le quali, tuttavia, in base a una valutazione
discrezionale dello stesso ente, essendo determinate nell’ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni, non necessitano della instaurazione di
rapporti a tempo pieno.

Tali
situazioni occupazionali, per le mutate esigenze organizzative, possono essere
trasformate nell’arco del triennio dallo stesso ente, o dal dipendente
interessato (a condizione che vi sia disponibilità del posto in organico, ex
articolo 4, comma 15, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2000), ma
senza che quest’ultimo possa vantare un vero e proprio diritto alla
trasformazione del posto, bensì solo un diritto di precedenza (articolo 101
della legge finanziaria del 2008).

L’assunzione
di personale stagionale si inquadra, invece, tra le tipologie di lavoro
flessibile ex articolo 36 del Dlgs 165/2001, modificato dall’articolo 9, comma
28, del Dl.78/2010, per “rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali” (e
per questo non programmabili all’interno della normale programmazione dei
fabbisogni), pur dovendo rispettare il limite complessivo del 50% della spesa
sostenuta nell’anno 2009 per il personale a tempo determinato in servizio
nell’ente.

Le
diversità strutturali e funzionali dei rapporti di lavoro descritte trovano,
tuttavia, un elemento di coincidenza riguardo all’utilizzo delle graduatorie, e
ciò per le modifiche apportate dal legislatore (Dl 101/2013) circa la
possibilità di scorrimento delle graduatorie del personale a tempo determinato
e l’obbligo di ricorrere, allo scopo, alle graduatorie vigenti per il tempo
indeterminato (rinnovato comma 2 dell’articolo 36 citato), tra le quali si
devono, evidentemente, includere anche quello bandite con rapporto part time.

Quanto
alla possibilità di ricorrere a graduatorie concorsuali vigenti in altri enti
(già ammessa a seguito dell’articolo 3, comma 61, della legge 350/2003), si
riporta la posizione della sezione regionale Umbria della Corte dei conti
(n.124/2013/Par del 3 ottobre 2013), la quale stabilisce che la possibilità è condizionata
alla validità della graduatoria “riferita a posizioni di pari categoria
professionale ed identico profilo con riferimento a posti a tempo pieno ed
indeterminato”.

Questa
interpretazione è da ritenere illuminante anche per il caso in argomento, essendo
evidente che l’applicazione di un principio con riguardo alla riduzione dei
costi in materia occupazionale non può trasformarsi in una manipolazione
dell’autonomia organizzativa da parte di un altro ente.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 16MAGGIO 2016

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