sabato, Aprile 27, 2024
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SURROGA DEL MUTUO: Come e quando?

Quando è possibile la surroga del mutuo?

 

Vorrei informazioni sulla surroga del mutuo. Quando e a che condizioni è possibile? Si può modificare un mutuo?

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Il mutuo può essere modificato:

  • con la sostituzione vera e propria, cioè la stipula di un contratto completamente nuovo che fornisce un finanziamento con cui estinguere il debito precedente. Il nuovo mutuo andrà poi rimborsato con condizioni diverse e rinegoziate da capo presso la nuova banca;
  • con la surroga o portabilità del mutuo, ovvero il trasferimento da una banca all’altra del vecchio mutuo, ma con la possibilità di cambiare le condizioni (ad esempio, cambiare il tasso dal fisso al variabile o modificare l’entità della rata mensile o la durata), ferma restando l’ipoteca sull’immobile che si sta acquistando. Il vantaggio in questo caso è che, solitamente, i mutui per surroga presentanospreade spese periodiche inferiori, il che può permettere di ottenere un risparmio.

La Legge Bersani [1]ha introdotto delle importanti novità in materia e, in particolare, con riferimento alla surroga, ha stabilito che è possibile estinguere il mutuo con una banca ottenendone un altro con una ulteriore banca, che entra di diritto al posto dell’altra, mantenendo le garanzie e accordi presi con la precedente. Ma – occorre porre l’attenzione su tale circostanza – questo è possibile solo se il finanziamento è pari a quello originale richiesto, altrimenti sarà necessario chiedere un nuovo mutuo.

Nel caso di debiti del richiedente, è possibile sanarli attraverso lo strumento del procedimento di composizione della crisi o sovraindebitamento. Per fare ciò si deve depositare opportuna domanda presso la sezione di volontaria giurisdizione del tribunale del luogo di residenza. Il soggetto sovra indebitato, ossia la persona fisica, il piccolo imprenditore, l’imprenditore agricolo e così via, ha a disposizione uno strumento che può portare ad un accordo, tra debitore e creditore, che consente di cancellare i debiti e soddisfare i crediti. La nuova normativa in materia di composizione della crisi da sovra indebitamento offre al debitore, tra gli strumenti per liberarsi dai propri debiti, l’accordo di ristrutturazione se i debiti sono di natura imprenditoriale o piano del consumatore se, invece, hanno natura personale. Tale accordo viene predisposto con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi e prevede un piano di rientro mediante il quale il debitore si impegna a pagare regolarmente quanto dovuto. È bene precisare che il sovra indebitato ricorre a questa soluzione solo quando ottiene il consenso di almeno il 60% dei creditori. La ristrutturazione dei debiti e la, conseguente, soddisfazione dei crediti, possono avvenire attraverso qualsiasi forma: viene attribuita, dunque, al debitore un’ampia discrezionalità. Nel momento in cui però il patrimonio del sovra indebitato risulti insufficiente a garantire la fattibilità del piano è possibile l’intervento del terzo sia come aiuto concreto, mediante il conferimento di denaro o beni a copertura dei debiti, che come garante dell’adempimento dell’accordo da parte dell’obbligato. Come ulteriore garanzia di adempimento possono essere adottate delle misure di limitazione nei confronti del debitore che riguardano l’utilizzo delle carte di credito, la sottoscrizione di contratti di strumenti di finanziamento e l’accesso del mercato del credito al consumo. Affinché la proposta di accordo abbia una validità tra le parti, deve essere depositata, dal debitore, presso il tribunale del luogo in cui ha la residenza. Il giudice investito della questione, oltre a prendere visione della proposta e della documentazione allegata dal richiedente, esamina la relazione dell’organismo di composizione della crisi, riguardante la situazione del sovra indebitato ed eventuali contestazioni mosse dai creditori. Se la proposta soddisfa i requisiti di legge, il giudice fissa immediatamente l’udienza e dispone la pubblicità dell’accordo. In sede di udienza, dunque, qualora non si ravvisino atti in frode ai creditori, viene stabilito un termine non superiore ai centoventi giorni in cui non possono essere attivate azioni esecutive né sequestri né diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato proposta di accordo, da parte dei creditori. Pertanto, con lo strumento della composizione della crisi anche la persona letteralmente sommersa dai debiti riesce dunque ad avere un po’ di respiro per sanare la propria situazione e, nella maggioranza dei casi, tornare a vivere serenamente.

Fonte: LLpT

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