venerdì, Maggio 3, 2024
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NUOVA FARMACIA: Consentita, anche se la distanza con la vecchia è insufficiente

Bando ai formalismi sulle distanze minime tra le farmacie nei piccoli Comuni: anche se il nuovo esercizio è localizzato a poco meno di tre chilometri dal vecchio può essere ugualmente autorizzato se l’amministrazione ritiene che ve ne siano gli estremi per il fabbisogno della popolazione e la morfologia del territorio; non sarà qualche metro in meno del minimo di legge a bloccare l’apertura. È quanto emerge dalla sentenza 862/11 emessa dalla quinta sezione del Consiglio di Stato.
Il farmacista di un paese lombardo dovrà rassegnarsi ad avere un concorrente, sia pure localizzato in una frazione del territorio comunale. Grazie alle modifiche apportate dalla legge 362/91 al testo unico delle leggi sanitarie nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, e con il limite di una farmacia per Comune, è infatti ammessa l’istituzione di una nuova farmacia a un limite di distanza di almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti. Inutile, per il professionista titolare in paese dello “storico” esercizio, aggrapparsi alla perizia di parte che evidenzia una distanza inferiore ai minimi consentiti per circa 20 metri. Il provvedimento della Regione che ha istituito la nuova farmacia è sostanzialmente corretto: la distanza tra il vecchio e il nuovo esercizio, dice la legge, va misurata camminando a piedi dalla soglia dell’uno fino alla porta dell’altro negozio, senza particolari ostacoli naturali e senza considerare le disposizioni amministrative sui passaggi pedonali; insomma: non sarà il divario di appena 18,90 metri rispetto al limite minimo di tre chilometri denunciato dalla perizia di parte a bloccare l’apertura del nuovo esercizio. E questo nonostante il parere contrario dell’Ordine locale dei farmacisti che la Regione supera grazie alle argomentazioni suggerite dal Comune.
In base alla giurisprudenza comunitaria, peraltro, spetta al giudice del merito verificare se le regole fondamentali sono compatibili a consentire l’erogazione di un servizio adeguato rispetto alla morfologia del territorio – pensiamo, ad esempio, alle zone più impervie di montagna – con l’obiettivo di contemperare le riserve stabilite dal legislatore italiano in favore dei farmacisti con la tutela della salute pubblica.

 https://www.giovannifalcone.it/upload/uno.doc

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