Se si è detenuti in un carcere della Repubblica, nel mentre l\’Amministrzaione finanziaria contesta omissioni varie in materia tributaria, il contribuente rimane impossibilitato ad alcun adempimento considerata la oggettiva difficoltà nella quale è costretto.
Per tali motivi, il Tribunale assole, PER NON AVER COMMESSO IL FATTO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ritualmente notificato, D. C. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato a lui addebitato in rubrica.
In sede dibattimentale, superate le fasi preliminare e di ammissione delle prove, nel corso dell\’istruttoria venivano esaminati quali testi la d.ssa A., funzionaria INPS, nonché i signori B., P., S. T. e A.; all\’esito si sottoponeva ad esame llimputato; si acquisivano inoltre i documenti menzionati a verbale.
Terminata llistruttoria e dichiarata llutilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, le parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice decideva come da separato dispositivo.
LListruttoria, sia sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla teste A., sia in base ai documenti ritualmente acquisiti, ha confermato llomesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte dell\’imputato, titolare della ditta Chiama Coop La Speranza s.c.a r.l., nella misura e per il periodo di cui all\’imputazione (aprile/luglio 2005).
La contestazione è stata regolarmente notificata presso llindirizzo di casa del D., nella sua qualità; ma il versamento non è mai stato eseguito, neppure in ritardo.
Epperò dell\’omissione non può muoversi rimprovero al giudicabile.
Le testimonianze degli ex dipendenti della cooperativa di cui il D. era legale rappresentante hanno bensì consentito di accertare che la ditta corrispondeva loro la retribuzione, in misura variabile (solo llA. ha lamentato di non essere stato retribuito); ma che, nel periodo oggetto dell\’imputazione, le funzioni di amministratore di fatto venivano svolte da R. M., all\’epoca consigliere ddamministrazione e poi diventato presidente in epoca successiva ai fatti di causa (vds. visura CCIA in atti).
Ad esempio, il teste B. ha dichiarato di essere stato assunto dal R.; il teste P. ha affermato di avere lavorato per la cooperativa, ma di avere avuto rapporti con il D. solo all\’epoca della costituzione della stessa, dopo la quale egli fu sottoposto a un periodo di detenzione, quindi affrontò un periodo in comunità e quindi, nei primi mesi del 2005 (ossia verosimilmente prima del periodo di cui all\’imputazione) di essere uscito dalla cooperativa; il teste S. ha riferito che, nel periodo in cui egli lavorò per la cooperativa, ad amministrare la stessa e a dare disposizioni era il R.; il teste A. ha riferito di aver lavorato palle dipendenze della ditta dal marzo 2005, allorché il D. era in carcere; la ditta era amministrata dal R., ma poiché egli non veniva retribuito, lasciò la cooperativa tre mesi e mezzo dopo.
LLimputato, sottopostosi ad esame, ha dichiarato di non aver mai esercitato la carica di legale rappresentante, poiché era detenuto e tuttora si trova sottoposto a restrizione carceraria; ha precisato llimputato di essere rimasto detenuto anche nel periodo di tre mesi successivo alla notifica dell\’avviso di contestazione in via amministrativa dell\’omesso versamento delle ritenute.
Quanto affermato dal D. trova riscontro nella documentazione acquisita in atti, da cui risulta che egli, sia nel periodo di omissione del versamento delle ritenute, sia nel periodo successivo all\’avviso di contestazione (entro il quale egli avrebbe potuto definire in via amministrativa quanto contestatogli), era ristretto in carcere per omicidio volontario, condizione nella quale si trova tuttora.
Ciò spiega il motivo per il quale, nei rispettivi periodi di dipendenza dalla cooperativa, i testi B., P., S. e A. hanno riferito che llamministrazione di fatto della società era in mano al R., e che il D. era detenuto.
Non essendo emerse né allegate circostanze di segno contrario, in base alle quali risultasse che il D. era nelle condizioni di effettuare il pagamento di quanto dovuto o quanto meno di rilasciarne delega, llimputato va assolto dall\’addebito, per non aver commesso il fatto.
40 giorni per la motivazione ;ex art. 544/3 c.p.p.
P.Q.M.
Visto llart. 530 c.p.p.,
assolve D. C. dal reato continuato a lui ascritto in rubrica, per non aver commesso il fatto.
Motivazione riservata in giorni 40.
La Spezia, 27.4.2011
Il Giudice
(dott. Giuseppe PAVICH)