CONTROVERSIE STRADALI: Sospensione patente, il tempo dell’ordinanza

L’ordinanza di
sospensione della patente da parte del prefetto, adottata in seguito al ritiro
a opera dell’agente di polizia che ha accertato la violazione, è stata
notificata alla parte 25 giorni dopo l’emissione. Tale sospensione, che doveva
essere notificata “immediatamente” dopo l’adozione del provvedimento
prefettizio, è valida?

P. C. – CATANIA

R I S P O S T A

L’ordinanza di sospensione della
patente di guida è legittima qualora sia stata emanata dal prefetto nel termine
stabilito dall’articolo 218 del Codice della strada, non rilevando, invece, la
circostanza che la notifica del provvedimento all’interessato sia avvenuta
oltre venti giorni dopo il ritiro della patente.

A norma dell’articolo
citato, infatti, entro cinque giorni dal ritiro da parte dell’organo di polizia
che ha accertato la violazione, la patente, unitamente a una copia del verbale,
è inviata al prefetto che, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di
sospensione da notificare all’interessato. Il legislatore ha espressamente
previsto che, qualora l’ordinanza di sospensione non sia emessa nel termine di
quindici giorni, il titolare della patente può ottenere la restituzione, mentre
non ha fissato un termine per la notifica di tale provvedimento, limitandosi a
stabilire che essa dev’essere effettuata “immediatamente”, e non stabilendo,
pertanto, un termine perentorio, la cui inosservanza va sanzionata a pena di
nullità.

Per orientamento
giurisprudenziale, al riguardo trova applicazione il principio generale posto
dall’articolo 2 della legge 241/1990, in base al quale tutte le procedure
amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni, da cui vanno
esclusi i giorni trascorsi per l’invio della patente al prefetto, non
computabili nella fase procedimentale di emissione del provvedimento di
sospensione (Cassazione civile, sezione I, 24 settembre 2004, n.19234, e 9
maggio 2006, n.10666).

DAL”IL SOLE 24 ORE” DELL’8 DICEMBRE
2014

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