spot_img

ENTI NON PROFIT E ONLUS: Attività occasionali, niente partita Iva

Un’associazione
sportiva-culturale, che effettua attività solo con soci (e non ha partita Iva),
normalmente organizza dei corsi, per i quali chiede il pagamento di un
contributo specifico detassato. L’associazione deve ora organizzare un evento
per promuovere l’adesione all’associazione. Interverranno soci, non soci e
potenziali soci. Si organizzeranno corsi/convegni gratuiti e anche a pagamento:
l’associazione deve aprire la partita Iva anche se è un evento occasionale? In
caso di risposta negativa, come può tutelarsi di fronte a possibili controlli
fiscali? In altre parole, come si deve comportare verso il terzo non socio?

A. C. – VICENZA

R I S P O S T A

Lo svolgimento, da parte di un’associazione
sportiva, di attività commerciali che siano veramente occasionali non comporta
l’obbligo della apertura della partita Iva. La normativa in materia stabilisce,
infatti, che i proventi derivanti dall’esercizio occasionale e puramente
episodico di attività commerciali non sono soggetti a Iva ex articolo 4 del Dpr
633 del 1972.

Conforme a tale
disposizione è la risoluzione 180/E del 1998, nella quale si specifica che,
quando la cessione, o la prestazione, ha carattere episodico ed è fornita
attraverso un contesto organizzativo tale da non far ritenere, ragionevolmente,
che essa si ripeta in maniera stabile e periodica, l’Iva non è dovuta e,
pertanto, non sono dovuti gli adempimenti previsti dalla normativa sul tributo.

Il ricavato di
tale attività si classificherà come un reddito “diverso” per l’associazione,
che dovrà provvedere al versamento dell’ Ires e alla compilazione della
dichiarazione dei redditi. Nella ricevuta emessa, senza applicazione dell’Iva,
nei confronti del terzo non socio dovrà essere riportata la dicitura:”estranea
al regime Iva ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Dpr 633/1972 in quanto
prestazione occasionale”.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 22 DICEMBRE
2014

CATEGORIE

ULTIMI ARTICOLI

Ti potrebbero interessare anche: