domenica, Aprile 28, 2024
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CONDOMINIO: L’amministratore di norma dev’essere diplomato

Se
l’articolo 71-bis delle diposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce
che, tra gli altri requisiti, l’amministratore del condominio deve aver
conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, può una persona
priva del citato diploma esercitare la professione di amministratore del
condominio?

E. P.– ROMA

R I S P O S T A

Salvo esame della
fattispecie in concreto, la risposta è negativa, nel senso che il diploma di
scuola media secondaria deve ritenersi necessario per lo svolgimento
dell’attività di amministratore condominiale. Infatti, i requisiti per lo
svolgimento dell’attività di amministratore di condominio sono disciplinati puntualmente
dall’articolo 71-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice
civile, per il quale possono svolgere l’attività di amministratore i soggetti:

“…a)
che hanno il godimento dei diritti civili;

b)
che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,
l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni
altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c)
che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d)
che non sono interdetti o inabilitati;

e)
il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;

f)
che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g)
che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di
formazione in materia di amministrazione condominiale”.

Il
successivo comma 2 del citato articolo 71-bis stabilisce che i requisiti ex
lettere f) e g) (cioè, il conseguimento del diploma di scuola media secondaria,
l’aver frequentato un corso di formazione iniziale e lo svolgimento di
formazione periodica) non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato
tra i condòmini dello stabile. Lo stesso vale – salvo l’obbligo di formazione
periodica – per coloro che hanno svolto l’attività di amministratore di
condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data (del
18 giugno 2013) di entrata in vigore della disposizione in commento (si veda
l’articolo 71- bis, comma 5, delle disposizioni di attuazione del Codice
civile). Al di fuori di tali ipotesi tassative, in assenza dei requisiti
indicati, non è legittimo l’esercizio della “professione” di amministratore
condominiale.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 2NOVEMBRE 2015

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