venerdì, Maggio 3, 2024
spot_img

CONDOMINIO: Chi paga i costi non coperti dall’assicurazione

Abito
in un condominio di nove unità. Nel mio appartamento si è verificata una
perdita nel tubo del riscaldamento. Dopo aver avvistato l’amministratore, e
dopo averne ottenuto l’autorizzazione, ho proceduto alla sostituzione del tubo
rotto. All’arrivo del perito dell’assicurazione, ho provveduto a consegnare
copia dei preventivi avuti dall’amministrazione per quanto riguarda il
muratore, l’idraulico e l’imbianchino (per la sistemazione della parte rovinata
del soffitto dell’appartamento sottostante).

Il
totale dei tre preventivi (divenuti poi fatture) superava di circa 200 euro la
cifra rimborsata dall’assicurazione. Vorrei sapere se questi 200 euro sono a
carico mio o del condominio.

M. G.– MILANO

R I S P O S TA

Salva diversa
disposizione del regolamento condominiale contrattuale, e salvo esame della
fattispecie in concreto e del contratto di assicurazione, ove si tratti di una
tubazione del riscaldamento di proprietà esclusiva, coperta da garanzia
assicurativa (come sembrerebbe), eventuali spese non rimborsate dalla compagnia
sono a carico del condomino proprietario dell’appartamento da cui si è
originata la perdita.

Infatti,
per l’articolo 1117, numero 3, del Codice civile, sono oggetto di proprietà
comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se
aventi diritto a godimento periodico, e se non risulta il contrario dal titolo,
“le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso
comune, come…i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione… per il
riscaldamento …e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali
di proprietà individuale dei singoli condòmini, ovvero, in caso di impianti
unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di
settore in materia di reti pubbliche”.

Sul
tema specifico la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che “la
presunzione di comproprietà posta dall’articolo 1117, numero 3, del Codice
civile opera con riferimento alla parte di impianto di riscaldamento che rimane
fuori dai singoli appartamenti e non pure con riferimento alle condutture che
si addentrano negli appartamenti stessi e sono di proprietà dei titolari”
(Cassazione, 8 ottobre 1998, n.9940).

Ove
invece si trattasse di un tubo esterno all’appartamento, di proprietà comune,
l’eventuale quota di spese per il risarcimento dei danni, non rimborsata
dall’assicurazione, competerebbe al condominio (e per esso a tutti i condòmini,
per millesimi di proprietà, a norma dell’articolo 1123, comma 1, del Codice
civile).

DAL
“IL SOLE 24 ORE” DEL 25
GENNAIO 2016

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

6° Direttiva UE antiriciclaggio

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE 29 Marzo 2023 Fonte: Diritto bancario Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...
Banca d'Italia: Centrale Rischi

Banca d’Italia: Raccolta dati Centrale Rischi

Banca d'Italia: Raccolta dati Centrale Rischi 1 Nuova Centrale dei rischi, workshop 22 aprile 2024 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Novita_Centrale_dei_rischi_22_aprile_2024.pdf