sabato, Maggio 4, 2024
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PORNOGRAFIA: Cosa rischio a fare l’attore porno?

Cosa rischio a fare l’attore porno?

 

Vorrei intraprendere l’attività di produttore e attore di film porno. Cosa rischio? Posso girare film e distribuirli su internet?

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L’attività descritta dal lettore è perfettamente lecita. Produrre, girare e poi diffondere tramite internet o dvd film pornografici è attività in Italia lecita.

Ovviamente si consiglia di mettere sotto contratto esclusivamente attori o attrici maggiorenni (per escludere ogni profilo correlato alla pedopornografia) e di ottenere il loro consenso scritto non solo per le riprese, ma anche per la successiva attività di diffusione e vendita dei prodotti realizzati.

Un’ulteriore cautela sarebbe poi quella di girare le scene in luoghi appartati in modo da evitare possibili denunce per atti contrari alla pubblica decenza.

Oltre ai profili concernenti la prostituzione, che in ogni caso nell’attività del lettore sono esclusi, deve comunque tener presente quanto previsto dal codice penale che punisce chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri atti osceni di qualsiasi specie[ 1] ed anche, come contravvenzione, l’esposizione al pubblico, l’offerta in vendita e la distribuzione di scritti, disegni o qualsiasi oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza[2]. Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno ritenuto lecita la produzione e la diffusione di tali prodotti e le considera illecite solo quando, essendo la produzione delle immagini destinate ad una libera esposizione al pubblico, al commercio o alla distribuzione, siano svolte con ostentazione a danno di terzi non interessati o non consenzienti o dei minori di anni diciotto. Per cui l’attività di vendita e produzione di immagini oscene (ad esempio la vendita di riviste porno in edicola) è generalmente consentita qualora sia svolta nel rispetto dei terzi e dei minori.

Il consiglio, perciò, è di curare che la diffusione online dei film avvenga con sistemi di protezione tali che i minori o terzi inconsapevoli possano agevolmente accedere alla visione delle immagini. È consigliabile l’utilizzo di appositi filtri (tipopasswordo sistemi analoghi) tali che solo i soggetti interessati all’acquisto (e, comunque, mai i minori) possano accedere alla visione dei film posti in vendita online. Se la vendita dovesse poi avvenire tramite edicole, gli esercenti devono curare di oscurare tali prodotti, consentendone la visione solo ai soggetti interessati.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Angelo Forte

Fonte: LLpT

note

[1]Art. 528 cod. pen.

[2]Art. 725 cod. pen.

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