venerdì, Maggio 3, 2024
spot_img

Crediti fittizi e controlli preventivi: La Sos esclude l’accettazione del credito!

Crediti fittizi e controlli preventivi: La Sos esclude l’accettazione del credito!

 

Il decreto legge n.157 del 2021, composto da soli cinque articoli1, ha ricordato ed elencato talune circostanze di interesse ai fini della individuazione dei profili di rischio, strettamente connessi alla cessione dei crediti tributari o più comunemente indicati “crediti d’imposta”.

Più precisamente, con l’articolo 2, il menzionato decreto ha introdotto nuove misure per migliorare con una qualche efficacia l’azione di contrasto alle frodi fiscali, a cominciare da un deciso rafforzamento dei controlli preventivi.

Le misure introdotte e dettagliate nel ripetuto articolo 2, interessano sia l’amministrazione finanziaria che i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio come gli intermediari finanziari e i professionisti.

Al netto di quanto contemplato dall’art.122-bis della legge 77/2020, aggiunto dal decreto natalizio in commento, riguardante le maggiori attenzioni da parte dell’amministrazione finanziaria in relazione ad una coerenza complessiva dell’operato del contribuente, come:

  • una coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ai dati relativi ai crediti ceduti ed ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui i crediti ceduti sono connessi, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Soggetti obbligati adempimenti antiriciclaggio

Il comma 4 del decreto in commento infatti si rivolge ai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio e si esprime in questi terfmini:

4. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti. “

Come alert per il soggetto obbligato, il passaggio che mi sentirei di sottolineare riguarda il rifiuto o la non accettazione del credito offerto dal cliente in presenza di talune zone d’ombra che ci suggeriscono l’inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta.

Quali possono essere le zone d’ombra di un qualche interesse per le finalità del commento che stiamo facendo al decreto in parola, per migliorare i controlli preventivi e ridurre le frodi fiscali e tributarie?

I criteri di discernimento sono a mio avviso sempre gli stessi, direttamente collegati allo standard del cliente ed all coerenza delle transazioni poste in essere, dalle quali dobbiamo necessariamente partire per qualsivoglia valutazione – https://www.giovannifalcone.it/?s=coerenza

Buon lavoro!

=====

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

6° Direttiva UE antiriciclaggio

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE 29 Marzo 2023 Fonte: Diritto bancario Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...
La corruzione: Una nuova stagione della politica

Tangentopoli forever? Quando si processa anche l’establishment intellettual-giornalistico?

Tangentopoli forever? Quando si processa anche l’establishment intellettual-giornalistico? Se dopo 30 anni spunta una Tangentopoli al giorno, bisogna farsi delle domande. Il corsivo di Francesco Cundari 20 Aprile 2024 07:38 Fonte: Startmag.it   I giornali offrono anche oggi un’ampia...