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 Adeguata verifica semplificata: Approccio & responsabilità!

 Adeguata verifica semplificata: Approccio & responsabilità!

 

In che cosa consiste l’adeguata verifica semplificata di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni?

R i s p o s  t a

Le misure semplificate di adeguata verifica della clientela, di cui all’articolo 23 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, non sono predeterminabili a priori né univocamente valevoli per tutti i destinatari degli obblighi. In omaggio al principio di approccio basato sul rischio, spetta ai soggetti obbligati tanto la valutazione in concreto del rischio quanto la modulazione dell’estensione delle verifiche, della valutazione e del controlli della propria clientela, in misura proporzionata, in concreto, alla dimensione, alla complessità organizzativa e alla natura dell’attività.

Fonte: FAQ – Mef

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P.S. a titolo personale!

Se queste premesse fossero osservate, mai si verificherebbero:

 

 

L’approccio basato sul rischio, la sua interpretazione in rapporto alle posizioni da valutare, sottende, inevitabilmente, un’assunzione di responsabilità da parte del soggetto obbligato.

Tale percorso, sarà reso fattibile dalla concreta conoscenza della clientela, soprattutto con riferimento a soggetti titolari di attività economiche, alla coerenza delle operazioni contabilizzate, alla verifica di cantiere per quanto attiene la logistica imprenditoriale (adeguatezza della struttura, mezzi, personale etc.), alla trasparenza dei dati di bilancio e quant’altro.

Se non si fa questo e si procede a fare, come ahimè spesso accade, segnalazioni di operazioni sospette a naso o ad orecchio fate voi, senza criterio, con la errata convinzione che questa è l’unica strada per evitare sanzioni, si sbaglia non fornendo alcun valore aggiunto nel contrasto al malaffare nè tanto meno si protegge il soggetto obbligato da conseguenze sanzionatorie..

Una toppa peggiore del buco!

 

 

 

  1. L’approccio basato sul rischio, la sua interpretazione in rapporto alle posizioni da valutare, sottende, inevitabilmente, un’assunzione di responsabilità da parte del soggetto obbligato.

    Tale percorso, sarà reso fattibile dalla concreta conoscenza della clientela, soprattutto con riferimento a soggetti titolari di attività economiche, alla coerenza delle operazioni contabilizzate, alla verifica di cantiere per quanto attiene la logistica imprenditoriale (adeguatezza della struttura, mezzi, personale etc.), alla trasparenza dei dati di bilancio e quant’altro.

    Se non si fa questo e si procede a fare, come ahimè spesso accade, segnalazioni di operazioni sospette a naso o ad orecchio fate voi, senza criterio, con la errata convinzione che questa è l’unica strada per evitare sanzioni, si sbaglia non fornendo alcun valore aggiunto nel contrasto al malaffare nè tanto meno si protegge il soggetto obbligato da conseguenze sanzionatorie..

    Una toppa peggiore del buco!

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