lunedì, Aprile 29, 2024
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Antiriciclaggio: Un affanno continuo!

Antiriciclaggio: Un affanno continuo!

 

Nella settimana appena trascorsa, dei cinque quesiti ricevuti sul tema dell’antiriciclaggio, l’80% hanno riguardato la gestione delle Adeguate verifiche rafforzate, avuto riguardo al significato da attribuire a determinate condotte della clientela.

Ovviamente mi riferisco a clientela, titolare di rapporti di conto di natura “aziendale”, in quanto esercenti attività economiche, per lo più riguardanti attività commerciali – import  export – prestazioni di servizi o attività professionali.

Gli stessi, rientranti in tale fascia di rischio in quanto, negli anni precedenti, sono stati oggetto di Segnalazioni di operazioni sospette per le quali, come spesso succede per casistiche della specie, non è mai giunto un feedback dall’organismo centrale di vigilanza – ex 2° comma art.41 del d.lgs 231/07.

Questa, come ho avuto modo di dire tante volte in passato, rappresenta, ahimè, una lacuna, una disfunzione di sistema che nessuno, fino ad oggi ha cercato di mettere una “pezza”.

Prassi operativa

Partendo dall’approccio basato sul rischio presente, suggerisco una cernita delle tante Sos inoltrate negli anni e prive,  come appena detto,  di alcun riscontro da parte dell’Organismo centrale di vigilanza. Per tali situazioni, certamente occorre effettuare una verifica complessiva di tali posizioni onde snellire il processo di verifica e ridurre il numero delle posizioni attenzionate per non morire soffocati di carte o di burocrazia inutile che non aiutano nessuno nell’azione di contrasto al riciclaggio di denaro sporco o finanziamento del terrorismo.

Servono solo per “fare ammuina”!

Quale deve essere il tipo di analisi cui sottoporre tali posizioni onde rimuoverle dall’Adeguata verifica rafforzata?

Dal momento che non ce lo dice nessuno, basandoci sulle norme in vigore a cominciare dall’approccio basato sul rischio – ex art.15 d.lgs 231/07 – bisogna riportare in bonis quelle posizioni che, dopo l’inoltro della Sos, negli anni a seguire non abbiano evidenziato situazioni di anomalia.

Personalmente, in presenza delle situazioni appena descritte afferenti a clientela già segnalata e di cui non si ha alcuna notizia, per procedere in tal modo suggerisco di fare una cosa molto semplice: verifica della coerenza delle operazioni poste in essere in relazione all’attività economica dichiarata https://www.giovannifalcone.it/antiriciclaggio-aggiornamento-delle-posizioni-in-rapporto-ai-rischi-derivanti-da-vecchie-sos/ .

Per fare questo, anche con l’analisi congiunta di qualche struttura di vertice della Banca, bisogna sapersi assumere delle responsabilità, purché la valutazione viene fatta su basi di economicità di gestione e ragionevolezza operativa.

Diversamente, continuiamo ad abbaiare alla luna, rischiando ahimè, di non vedere o vederle quando è troppo tardi, posizioni di effettivo rischio, come recentemente ci ha ricordato la Uif nel recente rapporto annuale 2020 quando afferma che, banche medio grandi, procedono all’inoltro di una Sos quando arriva l’autorità giudiziaria e di cui ho parlato nell’articolo Uif – Rapporto annuale 2020: Curiosità professionali! (giovannifalcone.it).

Il paziente è grave, non sta bene ma non rischia la vita!

 

 

 

 

 

 

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  1. Questo è un articolo scritto qualche anno addietro ma che, data la situazione, alla luce dei rilievi formulati dall’Organo centrale di vigilanza e controllo e diffusi il 4 luglio 2023, faremmo bene a rileggere.
    Il paziente è grave ma è ancora vivo!
    Buona lettura.

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