lunedì, Aprile 29, 2024
spot_img

Antiriciclaggio: Valutazione razionale e di comune buon senso!

Antiriciclaggio: Valutazione razionale e di comune buon senso!

Mi capita spesso di leggere provvedimenti sanzionatori emessi dall’organo centrale di vigilanza della Banca d’Italia bei confronti di intermediari finanziari, conseguenti a rilievi formulati al termine di una ispezione antiriciclaggio.

Spesso, parliamo di rilievi puniti con sanzioni lunari a diversi zeri, da decine milioni di euro che inducono molti – intermediari finanziari come le banche in primo luogo – ad assumere atteggiamenti surreali ed irragionevoli nell’interpretazione di talune norme “secondarie”, emanate proprio dall’organo superiore di vigilanza che si esprime poi in veste di giudice al termine dell’attività ispettiva.

In questo senso, valga per tutte la interpretazione che viene data al “rischio alto” nei rapporti con la clientela, enunciato e descritto nell’allegato 2) alla Circolare della Banca d’Italia del 30 luglio 2019: “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

La formula finale, canonica, utilizzata dall’organo centrale ispettivo della Banca d’Italia per condensare la natura e tipologia dei rilievi è: carenze nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, di profilatura e di collaborazione attiva (artt. 17, 18, 19, 20, 24, 25, 35 e 36, d.lgs. 231/07, come modificato dal d.lgs. 90/17)”.

Più volte ho lamentato la poca chiarezza dei rilievi che, al contrario, potrebbe aiutare meglio l’intermediario finanziario a capire il da farsi, per meglio fronteggiare le difficoltà per la concreta applicazione della normativa in vigore per il contrasto al malaffare – Risultati della ricerca per “rilievi bankit” (giovannifalcone.it)

Lo stesso organo centrale di vigilanza della Banca d’Italia, a pagina 22 del Rapporto annuale 2020 elaborato dall’Uif, per la prima volta, ha lamentato la modalità lacunosa ed approssimativa degli intermediari finanziari che così si esprime: ““(Pag.22 – 1° paragrafo) Per alcuni segnalanti di medie e grandi dimensioni si sono rilevati: flussi segnaletici motivati prevalentemente dalla presenza di indagini a carico della clientela; carente qualificazione del sospetto (es. movimenti di contanti di modesta entità); tempi di risposta alle richieste di informazioni rivolte dalla UIF non soddisfacenti. Gli interventi condotti hanno consentito di mitigare alcuni dei fenomeni descritti.””

In pratica, l’organo centrale di vigilanza osserva due grandi problemi:

  1. gli istituti di credito di medie e grandi dimesioni si svegliano dal loro abituale torpore e segnalano taluni clienti quando arriva l’autorità giudiziaria. A voler commentare, si ha l’impressione che le banche, comportandosi in questo modo, riescano a trovare una “causale” per la Sos solo grazie alla indagine della magistratura;
  2. sospetto ingiustificato per una movimentazione di contanti di “modesta entità”.

Di ambedue gli argomenti citati ne ho parlato in un apposito articolo: Uif – Rapporto annuale 2020: Curiosità professionali! (giovannifalcone.it)

Valutazione razionale o di comune buon senso

Alla luce della breve introduzione che ho appena fatto, dobbiamo confrontarci in concreto per la migliore best pratice per affrontare al meglio la problematica de qua, al fine di scongiurare o almeno contenere in termini significativi i processi sanzionatori, il tutto finalizzato a migliorare la collaborazione attiva.

Per introdurre il discorso voglio ricordare che l’intero dispositivo di contrasto mira a far emergere profili di illegalità nelle transazioni finanziarie poste in essere dalla clientela e registrate sui rapporti di conto.

L’intera attività pianificata dall’intermediario finanziario e quindi dalla banca, comincia dall’adeguata verifica della clientela – scopo e natura della relazione e titolare effettivo dei rapporti – quali attività propedeutiche a comprenderne le ragioni sottostanti le diverse transazioni, in qualche caso contrarie ai precetti dell’ordinamento giuridico e agli interessi dell’etica della nostra comunità.

Il complessivo esame, deve consentire al soggetto obbligato di valutare l’eventuale necessità di inoltrare senza ritardo, una segnalazione di operazione sospetta in grado di consentire agli orgni investigativi preposti i riscontri necessari.

Segnalazione di operazione sospetta

L’alert per la segnalazione si deve basare su elementi concreti e ragionevoli in grado di argomentare a sufficienza la iniziativa intrapresa. Non si può certamente dire, come invece succede abitualmente che segnalo “tizio” con la causale dell’indagine avviata dall’autorità giudiziaria senza conoscere o ravvisare alcuna transazione che presenti margini di anomalia e degni di nota.

Il soggetto obbligato – la banca – non deve svolgere alcuna indagine per addivenire ad una conclusione in termini di valutazione, quale che sia e che, con il senno del poi, in seguito ad indagini della magistratura, potrebbe rivelarsi anche riduttiva o addirittura errata.

La banca deve valutare il contesto in cui il cliente opera, l’attività economica svolta, la coerenza delle transazioni in rapporto all’oggetto sociale dichiarato, ivi compresa la disponibilità dello stesso cliente a fornire elementi di riscontro e collaborazione in termini di trasparenza del rapporto.

L’esito della valutazione di oggi, se fatta bene e completa su tutti gli aspetti della operatività registrata sui rapporti, sarà certamente in grado di reggere anche di fronte ad una verifica successiva, a distanza di anni, sia pure davanti ad un intervento repressivo dell’autorità giudiziaria.

In pratica, anche innanzi a potenziali contestazioni mi devo chiedere: “Quali diversi elementi di valutazione avevo per decidere ed agire diversamente da quello che ho fatto?”

Ricordo, per quanto lo abbia detto anche in altre occasioni che questo modus operandi mi ha consentito di uscire indenne da ben cinque ispezioni antiriciclaggio dell’Ufficio Italiano Cambi nel periodo 1999/2007.

Conclusioni

Con questo breve articolo ho voluto spargere un ottimismo della ragione e della razionalità nella misura in cui, sviluppando un ragionamento nella valutazione della operatività della clientela, non serve fare segnalazioni per fare numero, o ancora peggio, pensare che sia l’unico modo per scongiurare sanzioni.

Per fare solo qualche esempio e riprendere le osservazioni dell’organo di vigilanza (pagina 22 del Rapporto annuale 2020), a cosa serve segnalare una posizione oggetto di indagine dell’autorità giudiziaria? Quale valore aggiunto si fornisce in termini di collaborazione attiva se quel cliente è stato raggiunto da una misura cautelare per gravissime accuse, sia pure da provare nel successivo dibattimento?

O ancora: non giustificare un sospetto per una movimentazione di contante particolarmente modesta?

Pensiamo ad un rilievo amministrativo per una evasione fiscale di modesta entità che non raggiunge le soglie stabilite per la rilevanza penale, come di recente ricordato anche dalla Corte di cassazione – Reati tributari e lotta al riciclaggio: Senza il superamento della soglia “rilievo penale irrilevante”! (giovannifalcone.it)

Conserviamo il pessimismo per i tempi migliori che certamente arriveranno soprattutto adesso, con l’arrivo dei vaccini e la fine della pandemia sanitaria!

Ti potrebbero interessare anche

1 commento

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Antifascisti in occulto

Italo Bocchino, Secolo d’Italia: “Non mi piego alla logica dei gruppettari”

Italo Bocchino, Secolo d’Italia: “Non mi piego alla logica dei gruppettari” Fonte: ripartelitalia.it “Sì, certo”, è antifascista, “ma non ho bisogno di dichiararlo. Perché non voglio farmi piegare alla logica gruppettara imposta dalla sinistra che decide...
Economia russa

L’economia russa non è quello che sembra. Lo spiega il Wilson Center

L’economia russa non è quello che sembra. Lo spiega il Wilson Center Di Gianluca Zapponini Fonte: Formiche.net Mosca continua a raccontare una verità che non esiste. Gli incassi da idrocarburi sono diminuiti del 40% e senza fare nuovo...