domenica, Aprile 28, 2024
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Banca d’Italia: Un aiuto per i soggetti obbligati!

Banca d’Italia: Un aiuto per i soggetti obbligati!

La denuncia pubblica fatta dalla Uif il 4 luglio 2023, dopo circa un triennio di segnalazioni di disfunzioni ed approssimazioni ad opera dei soggetti obbligati – in primis banche e professionisti – impone una lettura di taluni modus operandi della c.d. “collaborazione attiva”.

In questo senso, bisogna spiegare ai soggetti obbligati che:

  1. Il riciclaggio o il malaffare e quindi l’eventuale collaborazione attiva che fa scattare l’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta, deve riguardare la “provenienza” della provvista e giammai la “destinazione”. Infatti, è quando arriva la risorsa finanziaria sul conto che mi devo chiedere se quel determinato cliente è iun grado di gisutificare una determinata “transazione”;
  2. L’approccio basato sul rischio, ampiamente suggerito dalla Circolare della Banca d’Italia del 30 luglio 2019, è fondamentale ogni volta che si propende per l’inoltro di una Sos;
  3. Chiudere un rapporto di conto ovvero sospendere l’operatività di un rapporto ad un “privato consumatore” (lavoratore dipendente o pensionato), adducendo problemi connessi con l’Adeguata verifica, è assolutamente strumentale. Fare antiriciclaggio non significa creare problemi a persone che appane sopravvivono con mille euro al mese;
  4. Distinguere la fonte di reddito nell’avvio di una relazione – valga per la banca o per il professionista – è dirimente per qualsivoglia valutazione. In tal senso, devo sempre distinguere il conto personale del privato consumatore – lavoratore dipendente o peensionato con una sola fonte di reddito – dal conto aziendale, riconducibile al titolare di una Partita Iva – professionista (legale o contabile) e titolare di ujna Partita Iva (soprattutto Ditte individuali operanti nel campo dei servizi o del commercio);
  5. Il riciclaggio da evasione fiscale – Dichiarazione infedele o Omessa dichiarazione – rispettivamente ex artt. 4 e 5 del Dpr 74/2000 – presuppone il superamento di una soglia economia di danno eriariale. Questo particolare, deve indurre i soggetti obbligati a contenersi molto nell’inolto di Segnalazioni, secondo parametri ben definiti da una sentenza di Cassazione – Reati tributari e lotta al riciclaggio: Senza il superamento della soglia “rilievo penale irrilevante”! | Formazione & consulenza antiriciclaggio (giovannifalcone.it);
  6. Per la frode fiscale invece, caratterizzata da false fatturazioni, esistenza di “cartiere” sul territorio, non ci sono soglie da superare e la “collaborazione attiva” dev’essere tempestiva. In tal senso si suggerisce di procedere ad una “verifica di cantiere” in concomitanza all’Adeguata verifica in concomitanza all’avvio di una relazione continuativa, finalizzata a riscontrare l’esistenza di una organizzazione logistica idonea – mezzi e personale. Insomma, per farla breve, non dobbiamo limitarci alla verifica formale della Visura camerale o della mera esistenza della partita Iva;
  7. Non si può inibire la esecuzione di un bonifico con addebito in conto ad un titolare di rapporto continuativo sol perchè il cliente presenta un documento di riconoscimento scaduto di validità. Comportarsi in questo modo, significa solo vessare il cliente senza contrastare in alcun modo il malaffare. Stiamo parlando di un cliente ben conosciuto –  persona già censita ed anagrafata dalla banca. Per un cliente di tal fatta che si presenta allo sportello per fare una operazione, per evitare lo scambio o furto d’identità, faccio bene a chiedere il solo “codice fiscale” e non certo il documento di riconoscimento. Urge un intervento correttivo dell’Organo centrale di controllo e vigilanza;
  8.  Feedback: A fronte delle Segnalazioni ricevute dall’Uif – dato peraltro in continuo aumento – bisogna sempre rispondere al soggetto obbligato anche e soprattutto se la Sos viene archiviata. Nella risposta, oltre a spiegare le ragioni dell’archiviazione, significa aiutare il soggetto obbligato a snellire l’enorme mole delle “verifiche rafforzate” giacenti sine die nei rapporti con la clientela – Flusso di ritorno delle informazioni: A caccia di Feedback! | Formazione & consulenza antiriciclaggio (giovannifalcone.it).

Pratica operativa

Per tentare di rispondere ai gravi rilievi pubblicamente formulati dalla Banca d’Italia il 4 luglio 2023 nei confronti di tutti i soggetti obbligati, quest’anno, in luogo della tradizionale “formazione antiriciclaggio”, ho pensato di scrivere una “Guida operativa antiriciclaggio”, in grado di sintetizzare il miglior modus operandi per contrastare con una qualche efficacia il malaffare.

Ho iniziato di qua:

Guida operativa antiriciclaggio: 4° risposta all’Uif!

Guida operativa antiriciclaggio: 4° risposta all’Uif! “Bonifico istantaneo: Disposizione del cliente con addebito in conto” Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif della Banca d’Italia il 4 luglio 2023 contro tutti…
 

Guida operativa antiriciclaggio: 3° risposta all’Uif!

Guida operativa antiriciclaggio: 3° risposta all’Uif! “Rapporto continuativo: Documento identità scaduto”  Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif della Banca d’Italia il 4 luglio 2023 contro tutti i soggetti obbligati –…
 

Guida operativa antiriciclaggio: 2° risposta all’Uif!

Guida operativa antiriciclaggio: 2° risposta all’Uif! “L’evasione fiscale: Quando è riciclaggio?” Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif della Banca d’Italia il 4 luglio 2023 contro tutti i soggetti obbligati –…
 

Guida operativa antiriciclaggio: 1° risposta all’Uif!

Guida operativa antiriciclaggio: 1° risposta all’Uif! Feedback smarrito! Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif della Banca d’Italia il 4 luglio 2023 contro tutti i soggetti obbligati – in primis banche…
 
Per oggi può bastare, mi fermo qua!
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Banca d’Italia: Questionario Aml – Informazioni aggregate

Fonte: Dirittobancario.it

Banca d’Italia ha condiviso oggi gli esiti dell’indagine sull’analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, condotta nell’autunno del 2022, per il tramite dei cd. questionari AML.

Tale pubblicazione si inserisce nel percorso di revisioneavviato da Banca d’Italia, degli orientamenti in tema di politiche e procedure aziendali che gli intermediari dovrebbero adottare per assicurare la conformità alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (cd. metodologie AML/CFT).

L’obiettivo di tali Orientamenti, è quello di dotarsi di un nuovo modello di analisi dei rischi di ML/TF dei soggetti vigilati, che sia basato su un ampio insieme di dati, in larga parte forniti dagli intermediari stessi.

dati raccolti nel documento oggi pubblicato riguardano in particolare le caratteristiche della clientela e dei canali distributivi utilizzati dall’intermediario, nonché alcuni aspetti dei presidi di controllo approntati per prevenire i rischi ML/TF.

Nel dettaglio, il documento riporta statistiche aggregate relative ad alcune delle variabili acquisite con i questionari AML, suddividendo gli intermediari che hanno risposto in 8 categorie:

  • banche con attività tradizionale (per brevità indicate come “Banche tradizionali” nel seguito);
  • banche specializzate nel corporate & investment banking o nel private banking (“Banche corporate e private”);
  • intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 TUB e operatori di microcredito (“Finanziarie”);
  • società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell’albo ex art. 106 TUB (“Fiduciarie”);
  • istituti di pagamento specializzati nel servizio di rimessa di denaro (“IP – rimesse”);
  • altri istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (“Altri IP – IMEL”);
  • SGR, SICAF e società di gestione (“SGR”);
  • SIM e imprese di investimento (“SIM”).

La Tavola 1 riporta il numero di questionari pervenuti per ciascuna di queste categorie.

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