Coronavirus, liquidità alle imprese e antiriciclaggio: Suggerimenti non richiesti!
Nel pomeriggio di oggi, per caso e anche grazie alla quarantena in atto cui tutti siamo costretti a sopportare, mi è capitato di ascoltare un passaggio di un noto politico e parlamentare nazionale che, per stigmatizzare la scarsa efficacia dell’azione di Governo nell’affrontare la crisi di liquidità delle imprese, ha parlato degli “adempimenti antiriciclaggio” in essere da parte degli intermediari finanziari che, a suo dire, appesantirebbero la burocrazia e quindi l’istruttoria per la rapida concessione dei prestiti garantiti dallo Stato – ex decreto n.23 dell’8 aprile 2020.
Nel caso di specie, da cui è partito l’intervento del parlamentare, ci riferiamo alla garanzia totale di primo livello riguardante il primo step dei 25mila euro, erogabili alle imprese che ne fanno richiesta (fino a 499 dipendenti), attraverso la compilazione di apposito Modello all’uopo predisposto[1].
Il predetto Modulo, prevede la compilazione da parte del rappresentante legale della società o ditta individuale, riportando i dati personali e la indicazione della Partita Iva ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000.
Antiriciclaggio
Con l’intento di dissipare ogni dubbio o incertezza circa la condotta da assumere da parte dell’intermediario finanziario, relativamente agli adempimenti antiriciclaggio, vorrei premettere dicendo che se di riciclaggio si parla e quindi di sospetto conseguente, nella generalità dei casi, questo momento è riconducibile alla fase in cui
la provvista arriva sul conto da fonte incerta o comunque non sufficientemente accertata e plausibile.
Questo evidentemente in funzione ed in relazione all’attività economica dichiarata e documentata con l’avvio della relazione o del rapporto continuativo. Se manca una coerenza stretta con l’attività economica svolta – per tipologia di operatività (bonifico o denaro contante) – o per l’ammontare della provvista, come banca, in termini di collaborazione attiva, posso valutare l’inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta.
Finanziamento/prestito a totale garanzia pubblica
Nel nostro caso, si tratta di soldi pubblici, erogati in una contingenza estrema di eccezionale gravità di cui si parla nel decreto liquidità dianzi citato.
Se ciò è vero, bisognerà fare certamente una verifica circa la titolarità della rappresentanza ovvero della stessa esistenza dell’attività economica ed operatività della Partita Iva (adeguata verifica), destinando il bonifico sul conto aziendale dell’impresa. Fatto ciò, nessun altro onere è devoluto in capo al personale bancario, avuto riguardo agli adempimenti antiriciclaggio di cui alla normativa in vigore.
Per le ragioni appena enunciate, ad avviso di chi scrive, nessun ritardo in termini di adempimenti burocratici possono essere ascrivibili alla collaborazione attiva che gli intermediari finanziari sono tenuti ad osservare nella lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo.
Il rischio criminalità, paradossalmente, appare direttamente proporzionale alla burocrazia ed ai tempi che si impiega per la concessione della liquidità medesima – https://www.giovannifalcone.it/liquidita-alle-imprese-basta-chiacchiere-servono-soldi-subito/
Per l’amor di Dio, fate presto!
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[1] Allegato 4 – bis –Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità – Pagina 1 di 8