Sos: Cercasi riservatezza momentaneamente smarrita!
Obbligo di Sos
Senza tediare nessuno nella citazione di lettere, commi o articoli, voglio solo dire che i “soggetti obbligati” – in primis banche e professionisti, legali e contabili – sono sottoposti ad una serie di obblighi sulla scorta di precetti stabiliti dal D.lgs 231/07 e successive integrazioni e modificazioni.
La inosservanza di taluni dei citati obblighi, come per esempio la omessa segnalazione di operazione sospetta, sconta sanzioni pesantissime, a volte lunari, anche a nove zeri quando si decide di legare tale sanzione al fatturato del soggetto giuridico ritenuto inadempiente – ex 1° comma dell’art.62 D.lgs 231/07.
In qualche caso, si condanna anche l’innocente o comunque lo sventurato che non ha saputo difendersi o almeno, non ha saputo spiegare cosa diavolo sia successo nella gestione di un rapporto di conto. Valga per tutti, la vicenda del Direttore di filiale del Banco di Sicilia di Bagheria – ora UniCredit – che, dopo una odissea giudiziaria durata 17 anni, è stato condannato al pagamento di una sanzione amministrativa di circa 500mila euro – L’ANTIRICICLAGGIO: Come si condanna un innocente! (giovannifalcone.it) – Antiriciclaggio: innocente condannato a pagare 500 mila euro! (giovannifalcone.it) .
La stessa cosa è successa qualche mese addietro, quando leggiamo la pronuncia della Corte di Appello di Roma che, nel confermare la condanna di primo grado, si è limitata a riformulare il quantum della sanzione applicando il principio del “favor rei”, in ordine ad una presunta Omessa segnalazione di operazione sospetta. In quest’ultimo caso, come del resto nella vicenda di Bagheria (PA), non si è stati in grado di spiegare l’accaduto ai giudici, perché in buona sostanza, i soggetti obbligati non hanno ancora capito cosa devono fare per applicare correttamente i precetti normativi della vigente disciplina antiriciclaggio esistente nel nostro Paese da oltre trent’anni – Conferma condanna per omessa Sos del direttore UniCredit: Consigli non richiesti! (giovannifalcone.it) .
Al termine di queste due esperienze, sia pure maturate come mero osservatore, sono arrivato alla conclusione che per fare bene l’antiriciclaggio bisogna sapersi innanzitutto difendere da contestazioni inverosimili o campate per aria.
Per gli amanti del thriller, invito alla lettura dei citati articoli, con i quali ho compendiato prima le 26 pagine di sentenza della Suprema corte di cassazione del 30 ottobre 2017 e poi le 11 pagine della Corte di Appello di Roma: un autentico brivido!
Legge 197/1991
La prima norma di rango primario nella lotta al riciclaggio di denaro sporco nacque nel 1991, avente ad oggetto: “Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”.
All’epoca e fino al 1997, la procedura stabiliva che la Segnalazione di operazione sospetta veniva inviata alla Questura territorialmente competente in relazione all’ubicazione della filiale bancaria.
L’Organo di polizia giudiziaria, ricevuta la Sos, delegava la Guardia di finanza per gli approfondimenti investigativi ritenuti necessari. Pertanto, da subito, disponeva l’intervento di una pattuglia presso la filiale, al fine di acquisire ogni ulteriore elemento di conoscenza di una qualche utilità alle indagini appena avviate.
In tale occasione, veniva redatto regolare verbalizzazione in cui venivano raccolte le ulteriori informazioni, indiscrezioni e, a volte, anche i pettegolezzi forniti dal Direttore di filiale sull’operato del cliente, avuto riguardo al commento delle transazioni registrate sui rapporti di conto.
Con il “rinvio a giudizio”, il cliente segnalato acquisiva la veste di “imputato” e l’avvocato difensore, nell’acquisire copia del fascicolo dell’accusa al fine di organizzare la difesa, aveva modo di leggere, ovvero di riferire al cliente, tutte le ulteriori “informazioni” riferite sul suo conto dal direttore di filiale.
Apriti cielo!
Alla fine della giostra, se il cliente veniva assolto, lo avevamo perso perché veniva subito in banca e chiudeva tutte le relazioni.
Se invece veniva condannato, rischiavamo di “perdere l’eroico direttore di filiale”.
Nel 1997, con il d.lgs 153, si decise di cambiare registro introducendo due significative novità nell’intero dispositivo di contrasto:
- Interruzione del cordone ombelicale che univa il mondo delle banche con gli organi di polizia sul territorio, disponendo l’invio della Sos ad un organo apposito della Banca d’Italia – Uic e dal 2007 Uif;
- Introdurre una “Riservatezza assoluta” a tutela del soggetto segnalante.
Con questi due accorgimenti, le segnalazioni di operazioni sospette decuplicarono, migliorando significativamente la collaborazione attiva degli intermediari finanziari.
In proposito, la stessa Uif, precisa che l’adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette è presidiato da garanzie di riservatezza e di anonimato del segnalante.
A tal fine:
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i soggetti obbligati e gli ordini professionali che ricevono le segnalazioni dai propri iscritti sono obbligati ad adottare misure volte ad assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione (art. 38, commi 1 e 2);
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la segnalazione inoltrata deve essere priva di qualsiasi riferimento al nominativo della persona fisica segnalante (art. 36, comma 6 e art. 37 commi 2 e 3);
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gli Organi Investigativi sono tenuti ad omettere, nelle denunce eventualmente trasmesse all’Autorità Giudiziaria, l’identità delle persone fisiche e degli altri soggetti obbligati che hanno inviato la segnalazione (art. 38, comma 4);
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l’Autorità Giudiziaria può richiedere l’identità del segnalante solo con decreto motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede (art. 38, comma 3);
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la violazione di questi precetti comporta delle sanzioni penali.
Pratica operativa
Della riservatezza tradita o da tempo smarrita ne ho parlato in decine di articoli, ricordando i precetti normativi e relative sanzioni Risultati della ricerca per “riservatezza” (giovannifalcone.it) .
La situazione non è cambiata ed è in continuo peggioramento e la vicenda dell’altro giorno riguardante il giocatore della Juventus, destinatario di una Segnalazione di operazione sospetta, peraltro surreale nelle sue motivazioni, ne è una testimonianza Sos Juventus: Ronaldo & riciclaggio! (giovannifalcone.it) .
Ora, a parte ricordare tale infelice modus operandi, non ci resta altro da fare se non aspettare una presa d’atto da parte delle autorità competenti, in primis Banca d’Italia.